All’esito di una vicenda che ha avuto anche un risalto mediatico, Trib. Palermo 12 marzo 2014 condanna il Comune di Palermo a risarcire € 22.201,55 alla casa di produzione cinematografica che nel 2008 ha realizzato il film Palermo Shooting, diretto dal noto regista tedesco Wim Wenders. La sentenza presenta molteplici profili di interesse. Essa, in primo luogo, afferma la responsabilità precontrattuale del Comune di Palermo per avere lo stesso assicurato e poi invece non concesso un finanziamento, senza interessi, di circa € 250.000 per la realizzazione del film “Palermo Shooting”. Il Comune di Palermo ha infatti bruscamente interrotto la trattativa relativa alla concessione del finanziamento, documentata da un formale carteggio intercorso tra le parti, senza alcuna giustificazione, o meglio adducendo motivazioni diverse da quelle reali e lesive dell’affidamento riposto dalla casa produttrice sulla conclusione del contratto di finanziamento. Dalle risultanze istruttorie, emerge infatti che il recesso del Comune di Palermo sarebbe stato motivato non già da formali ragioni di bilancio e contenimento di spesa, quanto piuttosto dalla circostanza che la produzione ed il regista di Paris, Texas avevano previsto la realizzazione di una scena in cui compariva uno storico avversario politico dell’allora sindaco del capoluogo siciliano. Accertato lo stato avanzato delle trattative relative alla concessione del finanziamento, l’assenza di giustificazioni rispetto alla interruzione delle stesse, ed anzi le futili motivazioni “politiche” che avevano segnato il repentino rifiuto, il Tribunale individua la sussistenza dei presupposti di una responsabilità precontrattuale in capo al Comune di Palermo. La decisione merita di essere segnalata anche per la ferma riconduzione della responsabilità precontrattuale alla più ampia categoria della responsabilità contrattuale: il Tribunale, sul punto, discostandosi dall’impostazione aquiliana attorea, ritiene di condividere l’orientamento inaugurato da Cass. 20 dicembre 2011 n. 27648, Rel. Ceccherini (in Europa e diritto privato, 2012, con nota di Castronovo, La Cassazione supera se stessa e rivede la responsabilità precontrattuale) che, dopo alcune timide ma coraggiose pronunce di giudici del merito, ha finalmente accolto la nota tesi di Luigi Mengoni (Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm, 1956, 267). La decisione contribuisce così a consolidare l’idea che la responsabilità precontrattuale non è un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, come a lungo sostenuto dalla giurisprudenza e, con argomenti poco condivisibili, da una parte anche autorevole della dottrina (Sacco, De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 1993, p. 236; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, 2000, Milano, p. 157; Navarretta, in Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, IV, t. 3, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 239; Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 177). In sostanza, quello della responsabilità precontrattuale, altro non è che un caso di “contatto sociale” tipizzato dal legislatore attraverso la previsione di un obbligo specifico di buona fede (art. 1337 c.c.), prototipo delle altre ipotesi di “contatto sociale” individuate di recente dalla giurisprudenza a partire da Cass. 589/1999 (medico, insegnante): con la precisazione, forse non superflua, che l’affidamento non è in questi casi fonte dell’obbligazione, come invece talora si scrive, ma è presupposto di fatto che attiva l’obbligo di comportarsi secondo buona fede; la fonte dell’obbligazione è sempre la legge, ex art. 1173 c.c. La qualificazione in termini contrattuali della responsabilità in questione implica che l’onere di provare di essersi comportata secondo buona fede, grava sulla parte che avrebbe violato l’obbligo di correttezza. Del tutto condivisibile, allora, il passaggio della sentenza in cui si rileva: “Nella specie, le parti convenute non hanno dimostrato di essersi comportati in buona fede ed è, piuttosto, emersa una condotta complessivamente scorretta, per tutti i profili dinanzi evidenziati”. Sin qui, la sentenza appare convincente. Infatti, almeno a partire dal momento in cui le Sezioni Unite nel 2001 hanno alleggerito l’onere probatorio gravante sul creditore nella responsabilità contrattuale, la riconduzione della responsabilità precontrattuale alla categoria della responsabilità contrattuale non è affatto questione nominalistica: se, infatti, per una parte è sufficiente dimostrare l’esistenza di una trattativa, limitandosi ad allegare la scorrettezza del comportamento tenuto dalla controparte, quest’ultima ha l’onere provare di aver agito secondo buona fede (Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 174; ma vedi D’Amico, in Trattato del contratto Roppo, V, Rimedi, t. 2, a cura di Roppo 2006, p. 117, secondo il quale invece la prova della contrarietà a buona fede del comportamento di una parte graverebbe comunque sull’attore).

Plaia, A. (2014). “Palermo Shooting” di Wim Wenders approda in Tribunale (ma il danno precontrattuale non c’è).

“Palermo Shooting” di Wim Wenders approda in Tribunale (ma il danno precontrattuale non c’è)

PLAIA, Armando
2014-01-01

Abstract

All’esito di una vicenda che ha avuto anche un risalto mediatico, Trib. Palermo 12 marzo 2014 condanna il Comune di Palermo a risarcire € 22.201,55 alla casa di produzione cinematografica che nel 2008 ha realizzato il film Palermo Shooting, diretto dal noto regista tedesco Wim Wenders. La sentenza presenta molteplici profili di interesse. Essa, in primo luogo, afferma la responsabilità precontrattuale del Comune di Palermo per avere lo stesso assicurato e poi invece non concesso un finanziamento, senza interessi, di circa € 250.000 per la realizzazione del film “Palermo Shooting”. Il Comune di Palermo ha infatti bruscamente interrotto la trattativa relativa alla concessione del finanziamento, documentata da un formale carteggio intercorso tra le parti, senza alcuna giustificazione, o meglio adducendo motivazioni diverse da quelle reali e lesive dell’affidamento riposto dalla casa produttrice sulla conclusione del contratto di finanziamento. Dalle risultanze istruttorie, emerge infatti che il recesso del Comune di Palermo sarebbe stato motivato non già da formali ragioni di bilancio e contenimento di spesa, quanto piuttosto dalla circostanza che la produzione ed il regista di Paris, Texas avevano previsto la realizzazione di una scena in cui compariva uno storico avversario politico dell’allora sindaco del capoluogo siciliano. Accertato lo stato avanzato delle trattative relative alla concessione del finanziamento, l’assenza di giustificazioni rispetto alla interruzione delle stesse, ed anzi le futili motivazioni “politiche” che avevano segnato il repentino rifiuto, il Tribunale individua la sussistenza dei presupposti di una responsabilità precontrattuale in capo al Comune di Palermo. La decisione merita di essere segnalata anche per la ferma riconduzione della responsabilità precontrattuale alla più ampia categoria della responsabilità contrattuale: il Tribunale, sul punto, discostandosi dall’impostazione aquiliana attorea, ritiene di condividere l’orientamento inaugurato da Cass. 20 dicembre 2011 n. 27648, Rel. Ceccherini (in Europa e diritto privato, 2012, con nota di Castronovo, La Cassazione supera se stessa e rivede la responsabilità precontrattuale) che, dopo alcune timide ma coraggiose pronunce di giudici del merito, ha finalmente accolto la nota tesi di Luigi Mengoni (Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm, 1956, 267). La decisione contribuisce così a consolidare l’idea che la responsabilità precontrattuale non è un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, come a lungo sostenuto dalla giurisprudenza e, con argomenti poco condivisibili, da una parte anche autorevole della dottrina (Sacco, De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 1993, p. 236; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, 2000, Milano, p. 157; Navarretta, in Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, IV, t. 3, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 239; Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 177). In sostanza, quello della responsabilità precontrattuale, altro non è che un caso di “contatto sociale” tipizzato dal legislatore attraverso la previsione di un obbligo specifico di buona fede (art. 1337 c.c.), prototipo delle altre ipotesi di “contatto sociale” individuate di recente dalla giurisprudenza a partire da Cass. 589/1999 (medico, insegnante): con la precisazione, forse non superflua, che l’affidamento non è in questi casi fonte dell’obbligazione, come invece talora si scrive, ma è presupposto di fatto che attiva l’obbligo di comportarsi secondo buona fede; la fonte dell’obbligazione è sempre la legge, ex art. 1173 c.c. La qualificazione in termini contrattuali della responsabilità in questione implica che l’onere di provare di essersi comportata secondo buona fede, grava sulla parte che avrebbe violato l’obbligo di correttezza. Del tutto condivisibile, allora, il passaggio della sentenza in cui si rileva: “Nella specie, le parti convenute non hanno dimostrato di essersi comportati in buona fede ed è, piuttosto, emersa una condotta complessivamente scorretta, per tutti i profili dinanzi evidenziati”. Sin qui, la sentenza appare convincente. Infatti, almeno a partire dal momento in cui le Sezioni Unite nel 2001 hanno alleggerito l’onere probatorio gravante sul creditore nella responsabilità contrattuale, la riconduzione della responsabilità precontrattuale alla categoria della responsabilità contrattuale non è affatto questione nominalistica: se, infatti, per una parte è sufficiente dimostrare l’esistenza di una trattativa, limitandosi ad allegare la scorrettezza del comportamento tenuto dalla controparte, quest’ultima ha l’onere provare di aver agito secondo buona fede (Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 174; ma vedi D’Amico, in Trattato del contratto Roppo, V, Rimedi, t. 2, a cura di Roppo 2006, p. 117, secondo il quale invece la prova della contrarietà a buona fede del comportamento di una parte graverebbe comunque sull’attore).
2014
Plaia, A. (2014). “Palermo Shooting” di Wim Wenders approda in Tribunale (ma il danno precontrattuale non c’è).
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