Il lavoro affronta il tema dell’applicabilità dell’oblazione discrezionale nel giudizio penal-tributario, disciplinata dall’art. 162 bis c.p. Viene approfondita l’analisi dell’interesse tutelato dal legislatore penal-tributario, in considerazione del fatto che, sotto la vigenza della l. n. 516/1982, le fattispecie dei reati contravvenzionali prescindono dall’avvenuta realizzazione dell’evasione, e si configurano come reati di pericolo. Il giudice penale chiamato a pronunciarsi sull’istanza di oblazione opera in un contesto in cui non vige la pregiudiziale tributaria (abrogata con l’art. 13, l. n. 516/1982) e le fattispecie incriminatrici non sono legate né al quantum evaso, né all’effettività dell’evasione, poiché il meccanismo sanzionatorio è mirato a reprimere la violazione di obblighi meramente formali, in cui possono identificarsi condotte “preparatorie”: le fattispecie suscettibili di oblazione sono contravvenzionali, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, mentre rimangono escluse dall’applicabilità dell’istituto dell’oblazione le fattispecie delittuose punite con pena congiunta. Si rileva l’essenziale prevalenza della funzione deterrente, intimidatrice e repressiva cui assolve la sanzione connessa a reati di lieve entità, per cui la funzione dell’oblazione può essere individuata nel costituire un “correttivo” di una eccessiva criminalizzazione.
Parlato, M. (1990). Considerazioni sull'applicabilità dell'oblazione ai reati tributari. RASSEGNA TRIBUTARIA, 7/8(7/8), 525-570.
Considerazioni sull'applicabilità dell'oblazione ai reati tributari
PARLATO, Maria Concetta
1990-01-01
Abstract
Il lavoro affronta il tema dell’applicabilità dell’oblazione discrezionale nel giudizio penal-tributario, disciplinata dall’art. 162 bis c.p. Viene approfondita l’analisi dell’interesse tutelato dal legislatore penal-tributario, in considerazione del fatto che, sotto la vigenza della l. n. 516/1982, le fattispecie dei reati contravvenzionali prescindono dall’avvenuta realizzazione dell’evasione, e si configurano come reati di pericolo. Il giudice penale chiamato a pronunciarsi sull’istanza di oblazione opera in un contesto in cui non vige la pregiudiziale tributaria (abrogata con l’art. 13, l. n. 516/1982) e le fattispecie incriminatrici non sono legate né al quantum evaso, né all’effettività dell’evasione, poiché il meccanismo sanzionatorio è mirato a reprimere la violazione di obblighi meramente formali, in cui possono identificarsi condotte “preparatorie”: le fattispecie suscettibili di oblazione sono contravvenzionali, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, mentre rimangono escluse dall’applicabilità dell’istituto dell’oblazione le fattispecie delittuose punite con pena congiunta. Si rileva l’essenziale prevalenza della funzione deterrente, intimidatrice e repressiva cui assolve la sanzione connessa a reati di lieve entità, per cui la funzione dell’oblazione può essere individuata nel costituire un “correttivo” di una eccessiva criminalizzazione.File | Dimensione | Formato | |
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