L'articolo tratta delle problematiche più rilevanti del giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, muovendo dall’origine dell’istituto e dalla controversa qualificazione della sua natura, affrontando specificamente il rapporto con l'esecuzione del giudicato prevista dal c.p.c. Sono oggetto di analisi i presupposti per l'applicazione dell'istituto, con le problematiche connesse al tema del giudicato (qualificazione di “cosa giudicata formale”, giudicato interno) nonché all’efficacia delle sentenze provvisoriamente esecutive. Si affrontano poi le questioni riguardanti la competenza (spettante, di regola, al giudice che ha pronunciato il provvedimento), relative soprattutto all’individuazione dell’organo giudicante per l’ottemperanza di sentenze emesse nei gradi di giudizio successivi al primo. Si esamina inoltre il tema della legittimazione, sia attiva che passiva, la prima, riguardante i soggetti parte nel giudizio (e, comunque, beneficiari dell’obbligo imposto all’amministrazione dalla sentenza), la seconda che fa riferimento all’Ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale. Infine, oggetto di attenzione e studio sono l'istituto del commissario ad acta, e la disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti.
Parlato, M.C. (2011). Il giudizio di ottemperanza. BOLLETTINO TRIBUTARIO D'INFORMAZIONI, 17(17), 1281-1295.
Il giudizio di ottemperanza
PARLATO, Maria Concetta
2011-01-01
Abstract
L'articolo tratta delle problematiche più rilevanti del giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, muovendo dall’origine dell’istituto e dalla controversa qualificazione della sua natura, affrontando specificamente il rapporto con l'esecuzione del giudicato prevista dal c.p.c. Sono oggetto di analisi i presupposti per l'applicazione dell'istituto, con le problematiche connesse al tema del giudicato (qualificazione di “cosa giudicata formale”, giudicato interno) nonché all’efficacia delle sentenze provvisoriamente esecutive. Si affrontano poi le questioni riguardanti la competenza (spettante, di regola, al giudice che ha pronunciato il provvedimento), relative soprattutto all’individuazione dell’organo giudicante per l’ottemperanza di sentenze emesse nei gradi di giudizio successivi al primo. Si esamina inoltre il tema della legittimazione, sia attiva che passiva, la prima, riguardante i soggetti parte nel giudizio (e, comunque, beneficiari dell’obbligo imposto all’amministrazione dalla sentenza), la seconda che fa riferimento all’Ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale. Infine, oggetto di attenzione e studio sono l'istituto del commissario ad acta, e la disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti.File | Dimensione | Formato | |
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