Nell’autunno del 1990 gli italiani erano ancora reduci dalle notti magiche e avevano conosciuto gli occhi spiritati di Totò Schillaci, il mondo si avviava a un nuovo ordine dopo il crollo del muro di Berlino e la Cassazione civile metteva un punto fermo sul tema dell’interpretazione dell’art. 5 della legge 898/1970, da poco riformato con le modifiche apportate dalla l. 74 del 1987. In quella sentenza si affermava un principio destinato a diventare, per quasi un quarto di secolo, un caposaldo dei giudizi divorzili: quello per cui «il presupposto per concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente»: il tenore di vita precedentemente goduto dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio diventava così, nel diritto vivente, il parametro di riferimento per stabilire non già il quantum, ma, ancor prima, l’an dell’assegno divorzile.

natoli roberto (2017). NOTERELLE “A CALDO” SU CASSAZIONE 11504/2017: DAL TRAMONTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE A UNA NUOVA ALBA DEL DIRITTO AGLI ALIMENTI?.

NOTERELLE “A CALDO” SU CASSAZIONE 11504/2017: DAL TRAMONTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE A UNA NUOVA ALBA DEL DIRITTO AGLI ALIMENTI?

natoli roberto
2017-01-01

Abstract

Nell’autunno del 1990 gli italiani erano ancora reduci dalle notti magiche e avevano conosciuto gli occhi spiritati di Totò Schillaci, il mondo si avviava a un nuovo ordine dopo il crollo del muro di Berlino e la Cassazione civile metteva un punto fermo sul tema dell’interpretazione dell’art. 5 della legge 898/1970, da poco riformato con le modifiche apportate dalla l. 74 del 1987. In quella sentenza si affermava un principio destinato a diventare, per quasi un quarto di secolo, un caposaldo dei giudizi divorzili: quello per cui «il presupposto per concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente»: il tenore di vita precedentemente goduto dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio diventava così, nel diritto vivente, il parametro di riferimento per stabilire non già il quantum, ma, ancor prima, l’an dell’assegno divorzile.
2017
natoli roberto (2017). NOTERELLE “A CALDO” SU CASSAZIONE 11504/2017: DAL TRAMONTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE A UNA NUOVA ALBA DEL DIRITTO AGLI ALIMENTI?.
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