Il saggio esamina la questione della determinazione della genitorialità riguardo a coppie che, benché sterili o infertili, non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ammesse dalla normativa italiana e alle coppie omosessuali, alle quali pure tale accesso è precluso: in entrambi i casi esse realizzano la loro aspirazione in ordinamenti diversi ove sono consentite metodiche come la maternità di sostituzione o nei quali è ammessa, ad esempio, la c.d. «second parent adoption». Le fattispecie rilevanti vengono scrutinate sotto differenti punti di vista (artificio e natura nella disciplina delle relazioni familiari e di filiazione, in particolare; autodeterminazione e diritti fondamentali della persona e possibile bilanciamento tra interessi confliggenti; tutela multilivello dei diritti fondamentali; pluralità degli ordinamenti giuridici e pluralità dei modelli familiari) mettendo in evidenza le criticità del sistema interno specie quando si deve confrontare con soluzioni apprestate in altri ordinamenti e con i principii affermati a livello sovranazionale dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La genitorialità è analizzata tenendo conto della dimensione relazionale che essa necessariamente involge (anche) dal punto di vista giuridico e della preminente posizione del nato, al quale legislatore e corti devono assicurare la effettiva realizzazione del suo migliore interesse nella specifica situazione.
Venuti, M.C. (2015). Coppie sterili o infertili e coppie «same-sex». La genitorialità negata come problema giuridico. RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO, 33(2), 259-295.
Coppie sterili o infertili e coppie «same-sex». La genitorialità negata come problema giuridico
VENUTI, Maria Carmela
2015-01-01
Abstract
Il saggio esamina la questione della determinazione della genitorialità riguardo a coppie che, benché sterili o infertili, non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ammesse dalla normativa italiana e alle coppie omosessuali, alle quali pure tale accesso è precluso: in entrambi i casi esse realizzano la loro aspirazione in ordinamenti diversi ove sono consentite metodiche come la maternità di sostituzione o nei quali è ammessa, ad esempio, la c.d. «second parent adoption». Le fattispecie rilevanti vengono scrutinate sotto differenti punti di vista (artificio e natura nella disciplina delle relazioni familiari e di filiazione, in particolare; autodeterminazione e diritti fondamentali della persona e possibile bilanciamento tra interessi confliggenti; tutela multilivello dei diritti fondamentali; pluralità degli ordinamenti giuridici e pluralità dei modelli familiari) mettendo in evidenza le criticità del sistema interno specie quando si deve confrontare con soluzioni apprestate in altri ordinamenti e con i principii affermati a livello sovranazionale dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La genitorialità è analizzata tenendo conto della dimensione relazionale che essa necessariamente involge (anche) dal punto di vista giuridico e della preminente posizione del nato, al quale legislatore e corti devono assicurare la effettiva realizzazione del suo migliore interesse nella specifica situazione.File | Dimensione | Formato | |
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