L'indagine affronta il tema dell'espropriazione presso terzi con particolare riguardo alla tutela del terzo, alla luce delle due riforme introdotte con legge 22 dicembre 2012, n. 228 e con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione. Il particolare l'autore, dopo avere esaminato le novità introdotte dalle due riforme, esamina il particolare rimedio dell'opposizione ex art. 548 c.p.c. Conclude che lo strumento in questione costituisce una opposizione tardiva, analoga agli altri istituti analoghi previsti dal codice. Ne consegue che i requisiti previsti dalla norma, secondo cui il terzo potrà impugnare l'ordinanza "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore", vanno intesi come semplici condizioni per la riammissione in termini, mentre il contenuto dell'opposizione può riguardare tutte le contestazioni che il terzo avrebbe potuto svolgere in udienza, o nell'opposizione "In termini" ex art. 549 c.p.c.
RUSSO, F. (2014). LA TUTELA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DI CREDITI DOPO LA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 COME MODIFICATA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132.. In B. Capponi, B. Sassani, A. Storto, R. TIscini (a cura di), IL PROCESSO ESECUTIVO Liber amicorum Romano Vaccarella (pp. 633-658). Torino : wolters kluwer Italia srl.
LA TUTELA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE DI CREDITI DOPO LA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 COME MODIFICATA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132.
RUSSO, Federico
2014-01-01
Abstract
L'indagine affronta il tema dell'espropriazione presso terzi con particolare riguardo alla tutela del terzo, alla luce delle due riforme introdotte con legge 22 dicembre 2012, n. 228 e con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione. Il particolare l'autore, dopo avere esaminato le novità introdotte dalle due riforme, esamina il particolare rimedio dell'opposizione ex art. 548 c.p.c. Conclude che lo strumento in questione costituisce una opposizione tardiva, analoga agli altri istituti analoghi previsti dal codice. Ne consegue che i requisiti previsti dalla norma, secondo cui il terzo potrà impugnare l'ordinanza "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore", vanno intesi come semplici condizioni per la riammissione in termini, mentre il contenuto dell'opposizione può riguardare tutte le contestazioni che il terzo avrebbe potuto svolgere in udienza, o nell'opposizione "In termini" ex art. 549 c.p.c.File | Dimensione | Formato | |
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