Il lavoro riguarda le modalità operative dell'art. 162 bis, che appaiono differenti e aggravate rispetto all'art. 162 poiché l'attivazione del meccanismo è molto onerosa (a causa della necessaria pronta liquidità) e dunque in aperta contraddizione con la finalità deflattiva connaturata all'istituto. Altrettanto incompatibile con tale aspetto appare la subordinazione della concessione del beneficio alla valutazione discrezionale del giudice. Inoltre l'ambito di applicazione si presenta incerto con riferimento ad alcune categorie di reati sottratte alla depenalizzazione.
Crupi, R. (2012). Commento dell'art. 162 bis c.p. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). In R.B. Ronco M. (a cura di), Codice penale commentato (pp. 965-970). Torino : Utet-Giuridica.
Commento dell'art. 162 bis c.p. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)
CRUPI, Rosaria
2012-01-01
Abstract
Il lavoro riguarda le modalità operative dell'art. 162 bis, che appaiono differenti e aggravate rispetto all'art. 162 poiché l'attivazione del meccanismo è molto onerosa (a causa della necessaria pronta liquidità) e dunque in aperta contraddizione con la finalità deflattiva connaturata all'istituto. Altrettanto incompatibile con tale aspetto appare la subordinazione della concessione del beneficio alla valutazione discrezionale del giudice. Inoltre l'ambito di applicazione si presenta incerto con riferimento ad alcune categorie di reati sottratte alla depenalizzazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.