In una recente sentenza la Corte di Cassazione si sofferma sulla prestazione dell’appaltatore e ritiene che, in presenza della prova da parte di quest’ultimo della perizia della prestazione e in assenza di contestazione sul punto da parte dell’attore né della prova di un fattore esterno idoneo a rendere impossibile la prestazione, non sussistano i presupposti per configurare la responsabilità dell’appaltatore. La Suprema Corte reputa che la prestazione di quest’ultimo non si possa configurare come un vincolo di risultato, così da ricavare dall’allegata sfrustrazione del fine atteso da parte del committente la sussistenza dell’inadempimento dell’appaltatore. La Cassazione argomenta la propria decisione avvalendosi della distinzione tra obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, ma la scelta non appare felice sia perché la categoria viene adoperata in maniera non pienamente consapevole delle sue implicazioni sia perché il ricorso ad essa non si rivela, ad ogni modo, indispensabile alla soluzione del caso. Questa decisione così discutibile consente all'autore di sottoporre a revisione critica le tesi che propugnano la distinzione tra obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi" e di fornire una lettura che ne svela l'inconsistenza dogmatica, così affermando l'unitarietà dell'obbligazione.
Piraino, F. (2014). Corsi e ricorsi delle obbligazioni "di risultato" e delle obbligazioni "di mezzi": la distinzione e la dogmatica della sua irrilevanza.
Corsi e ricorsi delle obbligazioni "di risultato" e delle obbligazioni "di mezzi": la distinzione e la dogmatica della sua irrilevanza
PIRAINO, Fabrizio
2014-01-01
Abstract
In una recente sentenza la Corte di Cassazione si sofferma sulla prestazione dell’appaltatore e ritiene che, in presenza della prova da parte di quest’ultimo della perizia della prestazione e in assenza di contestazione sul punto da parte dell’attore né della prova di un fattore esterno idoneo a rendere impossibile la prestazione, non sussistano i presupposti per configurare la responsabilità dell’appaltatore. La Suprema Corte reputa che la prestazione di quest’ultimo non si possa configurare come un vincolo di risultato, così da ricavare dall’allegata sfrustrazione del fine atteso da parte del committente la sussistenza dell’inadempimento dell’appaltatore. La Cassazione argomenta la propria decisione avvalendosi della distinzione tra obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, ma la scelta non appare felice sia perché la categoria viene adoperata in maniera non pienamente consapevole delle sue implicazioni sia perché il ricorso ad essa non si rivela, ad ogni modo, indispensabile alla soluzione del caso. Questa decisione così discutibile consente all'autore di sottoporre a revisione critica le tesi che propugnano la distinzione tra obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi" e di fornire una lettura che ne svela l'inconsistenza dogmatica, così affermando l'unitarietà dell'obbligazione.File | Dimensione | Formato | |
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