La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, affronta il tema della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, ponendo l’accento sin da subito su due assunti che, almeno sul piano giurisprudenziale, sembrano indiscussi: da un lato, il carattere eccezionale dell’istituto, in coerenza con la presunzione di completezza dell’accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado , e, dall’altro, il dovere in capo al giudice procedente di motivare in modo congruo, logico e corretto le ragioni che, nella discrezionalità pure concessagli, lo abbiano persuaso a non accogliere le richieste probatorie delle parti . Poste tali premesse, la Corte ritiene fondate le censure difensive dedotte con i motivi di ricorso tutte per lo più riconducibili a un’erronea applicazione dell’art. 603 c.p.p. insieme al difetto di motivazione del rigetto della richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale relativamente all’acquisizione di documentazione, all’assunzione di testimonianze e all’espletamento di analisi chimiche. Si va consolidando dunque una lettura dell'appello come novum iudicium.
SCACCIANOCE, C. (2013). Sulla prova in appello: ancora una lettura del giudizio di seconda istanza quale novum iudicium.
Sulla prova in appello: ancora una lettura del giudizio di seconda istanza quale novum iudicium
SCACCIANOCE, Caterina
2013-01-01
Abstract
La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, affronta il tema della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, ponendo l’accento sin da subito su due assunti che, almeno sul piano giurisprudenziale, sembrano indiscussi: da un lato, il carattere eccezionale dell’istituto, in coerenza con la presunzione di completezza dell’accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado , e, dall’altro, il dovere in capo al giudice procedente di motivare in modo congruo, logico e corretto le ragioni che, nella discrezionalità pure concessagli, lo abbiano persuaso a non accogliere le richieste probatorie delle parti . Poste tali premesse, la Corte ritiene fondate le censure difensive dedotte con i motivi di ricorso tutte per lo più riconducibili a un’erronea applicazione dell’art. 603 c.p.p. insieme al difetto di motivazione del rigetto della richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale relativamente all’acquisizione di documentazione, all’assunzione di testimonianze e all’espletamento di analisi chimiche. Si va consolidando dunque una lettura dell'appello come novum iudicium.File | Dimensione | Formato | |
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Giurisprudenza Italiana Sulla prova in appello.pdf
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