La Corte di cassazione, con la pronuncia annotata, affronta un aspetto critico del vasto e complesso tema concernente la prova in appello, quello della possibilità per i giudici di secondo grado di procedere alla rivalutazione della prova orale precedentemente formata senza averne rinnovato l’assunzione. Secondo la Consulta, la Corte d’appello, nella specie, non avrebbe operato, come sostenuto dai ricorrenti, una pura e semplice ri-valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, avendole apprezzate alla luce di ulteriori elementi, trascurati dal primo giudice, e valorizzati dal secondo. Mascherata, quindi, come una ri-lettura del quadro probatorio già formato nel primo giudizio, integrato da “asserite” acquisizioni documentali che avrebbero «trovato illustrazione nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado» (ma che, a dire della difesa, non sarebbero state mai compiute), il giudice di legittimità ha deciso di non censurare l’itinerario cognitivo attraverso il quale i giudici di seconde cure, valutate come credibili le dichiarazioni della persona offesa, ribaltavano l’esito favorevole della prima decisione, ove, invece, delle medesime se ne era attestata l’inattendibilità. Questa, la veloce replica, in punto di diritto, alle critiche mosse dai ricorrenti, tutte facenti richiamo al recente orientamento, contenuto nella sentenza della Corte europea Dan c. Moldavia, secondo cui il giudice di secondo grado non può condannare per la prima volta l’imputato, assolto nel primo giudizio, senza compiere una valutazione diretta delle prove dichiarative sulle quali ritenga di fondare la colpevolezza.

SCACCIANOCE, C. (2013). Riforma in peius della sentenza di assoluzione senza rinnovare la prova orale. Una decisione che fa discutere.

Riforma in peius della sentenza di assoluzione senza rinnovare la prova orale. Una decisione che fa discutere

SCACCIANOCE, Caterina
2013-01-01

Abstract

La Corte di cassazione, con la pronuncia annotata, affronta un aspetto critico del vasto e complesso tema concernente la prova in appello, quello della possibilità per i giudici di secondo grado di procedere alla rivalutazione della prova orale precedentemente formata senza averne rinnovato l’assunzione. Secondo la Consulta, la Corte d’appello, nella specie, non avrebbe operato, come sostenuto dai ricorrenti, una pura e semplice ri-valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, avendole apprezzate alla luce di ulteriori elementi, trascurati dal primo giudice, e valorizzati dal secondo. Mascherata, quindi, come una ri-lettura del quadro probatorio già formato nel primo giudizio, integrato da “asserite” acquisizioni documentali che avrebbero «trovato illustrazione nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado» (ma che, a dire della difesa, non sarebbero state mai compiute), il giudice di legittimità ha deciso di non censurare l’itinerario cognitivo attraverso il quale i giudici di seconde cure, valutate come credibili le dichiarazioni della persona offesa, ribaltavano l’esito favorevole della prima decisione, ove, invece, delle medesime se ne era attestata l’inattendibilità. Questa, la veloce replica, in punto di diritto, alle critiche mosse dai ricorrenti, tutte facenti richiamo al recente orientamento, contenuto nella sentenza della Corte europea Dan c. Moldavia, secondo cui il giudice di secondo grado non può condannare per la prima volta l’imputato, assolto nel primo giudizio, senza compiere una valutazione diretta delle prove dichiarative sulle quali ritenga di fondare la colpevolezza.
2013
SCACCIANOCE, C. (2013). Riforma in peius della sentenza di assoluzione senza rinnovare la prova orale. Una decisione che fa discutere.
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