Gli artt. 516 e 517 c.p.p. consentono al pubblico ministero di modificare o ampliare l’accusa nel corso del dibattimento. Resta aperta, tuttavia, la questione se le nuove contestazioni possano essere effettuate prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale e soprattutto sulla scorta di elementi conoscitivi già compresi nel materiale delle indagini preliminari raccolto nel fascicolo del pubblico ministero ma non formalizzati nell’atto che instaura il dibattimento.
SCACCIANOCE, C. (2011). Sui limiti temporali delle nuove contestazioni: una questione da ripensare. DIRITTO PENALE E PROCESSO, Diritto Penale e Processo 1/2011(1), 109-116.
Sui limiti temporali delle nuove contestazioni: una questione da ripensare
SCACCIANOCE, Caterina
2011-01-01
Abstract
Gli artt. 516 e 517 c.p.p. consentono al pubblico ministero di modificare o ampliare l’accusa nel corso del dibattimento. Resta aperta, tuttavia, la questione se le nuove contestazioni possano essere effettuate prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale e soprattutto sulla scorta di elementi conoscitivi già compresi nel materiale delle indagini preliminari raccolto nel fascicolo del pubblico ministero ma non formalizzati nell’atto che instaura il dibattimento.File | Dimensione | Formato | |
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