L’art. 6 della l. 140/2003 continua a destare sospetti di illegittimità costituzionale a causa della guarentigia riconosciuta ai parlamentari che, secondo i giudici rimettenti, risulta ingiustificata, risolvendosi in un “privilegio irrazionale” che mira a tutelare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare piuttosto che lo svolgimento della sua funzione. Con questi ultimi interventi la Corte costituzionale ha colto l’occasione per chiarire alcuni aspetti fondamentali della disciplina ridisegnata a seguito della sent. n. 390 del 2007, per un verso, individuando nella reale intentio investigationis la chiave per accedere o alla procedura dettata per le intercettazioni “indirette” (art. 4 l. 140/2003) ovvero a quella dettata per le intercettazioni “casuali” (art. 6 l. 140/2003), e, per altro, sottolineando la necessità che il giudice a quo mostri di avere tenuto conto del complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la “casualità” dell’intercettazione.
SCACCIANOCE, C. (2010). Ancora dubbi di legittimità sulla disciplina delle intercettazioni 'casuali' del parlamentare. DIRITTO PENALE E PROCESSO, Diritto Penale e Processo 10/2010(10), 1205-1212.
Ancora dubbi di legittimità sulla disciplina delle intercettazioni 'casuali' del parlamentare
SCACCIANOCE, Caterina
2010-01-01
Abstract
L’art. 6 della l. 140/2003 continua a destare sospetti di illegittimità costituzionale a causa della guarentigia riconosciuta ai parlamentari che, secondo i giudici rimettenti, risulta ingiustificata, risolvendosi in un “privilegio irrazionale” che mira a tutelare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare piuttosto che lo svolgimento della sua funzione. Con questi ultimi interventi la Corte costituzionale ha colto l’occasione per chiarire alcuni aspetti fondamentali della disciplina ridisegnata a seguito della sent. n. 390 del 2007, per un verso, individuando nella reale intentio investigationis la chiave per accedere o alla procedura dettata per le intercettazioni “indirette” (art. 4 l. 140/2003) ovvero a quella dettata per le intercettazioni “casuali” (art. 6 l. 140/2003), e, per altro, sottolineando la necessità che il giudice a quo mostri di avere tenuto conto del complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la “casualità” dell’intercettazione.File | Dimensione | Formato | |
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