Un primo tipo di bilanciamento è “relativo al caso concreto oggetto di decisione”, e si tratta di un bilanciamento nel quale si tiene conto, esclusivamente o principalmente, delle proprietà presenti nel caso concreto oggetto di decisione. Ad esempio, un giudice che deve risolvere il caso concreto del quotidiano W che ha divulgato una determinata notizia falsa, ipotizzando si tratti di un caso di lacuna e di conflitto tra il principio che tutela la libertà di espressione e quello che tutela il diritto all’onore, non si preoccuperebbe, almeno in via principale, di risolvere altri casi, o tutti gli altri casi (generici), che hanno proprietà assenti nel caso concreto da decidere, altri casi nei quali, ad esempio, viene divulgata una notizia lesiva dell’onore altrui, ma vera, ecc. Un secondo tipo di bilanciamento è “valido solo per il caso concreto oggetto di decisione”: si tratta di un bilanciamento la cui motivazione è, in sintesi, palesemente incoerente oppure gravemente insufficiente (in quanto la motivazione si esaurisce nel sostenere che il principio P deve prevalere sul principio Q nel caso concreto oggetto di decisione). Un terzo tipo di bilanciamento, infine, è quello “razionalmente giustificato”: si tratta di un bilanciamento in favore del quale viene addotto un “discorso razionale”. In particolare, l’autore elabora, e difende, una definizione di discorso razionale ispirata alle idee di H.A. Simon sulla razionalità limitata.

MANIACI G (2005). RAZIONALITA E BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI DEL DIRITTO: UN INVENTARIO, UN'INTUIZIONE, UNA PROPOSTA. RAGION PRATICA, 2005, 335-364.

RAZIONALITA E BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI DEL DIRITTO: UN INVENTARIO, UN'INTUIZIONE, UNA PROPOSTA

MANIACI, Giorgio
2005-01-01

Abstract

Un primo tipo di bilanciamento è “relativo al caso concreto oggetto di decisione”, e si tratta di un bilanciamento nel quale si tiene conto, esclusivamente o principalmente, delle proprietà presenti nel caso concreto oggetto di decisione. Ad esempio, un giudice che deve risolvere il caso concreto del quotidiano W che ha divulgato una determinata notizia falsa, ipotizzando si tratti di un caso di lacuna e di conflitto tra il principio che tutela la libertà di espressione e quello che tutela il diritto all’onore, non si preoccuperebbe, almeno in via principale, di risolvere altri casi, o tutti gli altri casi (generici), che hanno proprietà assenti nel caso concreto da decidere, altri casi nei quali, ad esempio, viene divulgata una notizia lesiva dell’onore altrui, ma vera, ecc. Un secondo tipo di bilanciamento è “valido solo per il caso concreto oggetto di decisione”: si tratta di un bilanciamento la cui motivazione è, in sintesi, palesemente incoerente oppure gravemente insufficiente (in quanto la motivazione si esaurisce nel sostenere che il principio P deve prevalere sul principio Q nel caso concreto oggetto di decisione). Un terzo tipo di bilanciamento, infine, è quello “razionalmente giustificato”: si tratta di un bilanciamento in favore del quale viene addotto un “discorso razionale”. In particolare, l’autore elabora, e difende, una definizione di discorso razionale ispirata alle idee di H.A. Simon sulla razionalità limitata.
2005
MANIACI G (2005). RAZIONALITA E BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI DEL DIRITTO: UN INVENTARIO, UN'INTUIZIONE, UNA PROPOSTA. RAGION PRATICA, 2005, 335-364.
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