Le decisioni con impegni, le misure cautelari e i programmi di clemenza costituiscono strumenti innovativi ed efficienti di cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è stata dotata, a far data dal 2006, nella repressione delle intese e degli abusi di posizione dominante. La dottrina italiana ha sottolineato come, fino al 2011, la prassi decisionale dell’Agcm sia stata caratterizzata da un eccessivo ed irragionevole ricorso alle decisioni con impegni, a fronte di una limitata adozione di misure cautelari e di un sostanziale insuccesso dei programmi di clemenza. Nell’arco di tempo preso in considerazione dalla presente rassegna — l’anno 2012 —, l’Agcm non ha mai ritenuto opportuna l’adozione di misure cautelari, né è stato attivato alcun programma di clemenza, così confermando il trend negativo degli anni precedenti. Un’inversione di tendenza ha, invece, caratterizzato l’azione dell’Agcm in relazione ai provvedimenti di accoglimento di impegni: questi ultimi, oltre ad essere numericamente inferiori rispetto a quanto registrato in passato, sono concepiti — alla luce della recente Comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 14-ter l. n. 287/1990 — alla stregua di strumenti eccezionali e limitati alle infrazioni meno gravi e non sanzionabili, allo scopo di realizzare efficienti economie procedimentali. Il presente articolo tiene conto, altresì, delle proposte di modifica all’attuale disciplina della leniency presentate dall’Agcm nel corso del 2012, al fine di rendere più appetibile per le imprese l’accesso ai programmi di clemenza.

Garilli, C. (2013). Decisioni con impegni, misure cautelari e programmi di clemenza (anno 2012). CONCORRENZA E MERCATO, 1, 453-469.

Decisioni con impegni, misure cautelari e programmi di clemenza (anno 2012)

GARILLI, Chiara
2013-01-01

Abstract

Le decisioni con impegni, le misure cautelari e i programmi di clemenza costituiscono strumenti innovativi ed efficienti di cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è stata dotata, a far data dal 2006, nella repressione delle intese e degli abusi di posizione dominante. La dottrina italiana ha sottolineato come, fino al 2011, la prassi decisionale dell’Agcm sia stata caratterizzata da un eccessivo ed irragionevole ricorso alle decisioni con impegni, a fronte di una limitata adozione di misure cautelari e di un sostanziale insuccesso dei programmi di clemenza. Nell’arco di tempo preso in considerazione dalla presente rassegna — l’anno 2012 —, l’Agcm non ha mai ritenuto opportuna l’adozione di misure cautelari, né è stato attivato alcun programma di clemenza, così confermando il trend negativo degli anni precedenti. Un’inversione di tendenza ha, invece, caratterizzato l’azione dell’Agcm in relazione ai provvedimenti di accoglimento di impegni: questi ultimi, oltre ad essere numericamente inferiori rispetto a quanto registrato in passato, sono concepiti — alla luce della recente Comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 14-ter l. n. 287/1990 — alla stregua di strumenti eccezionali e limitati alle infrazioni meno gravi e non sanzionabili, allo scopo di realizzare efficienti economie procedimentali. Il presente articolo tiene conto, altresì, delle proposte di modifica all’attuale disciplina della leniency presentate dall’Agcm nel corso del 2012, al fine di rendere più appetibile per le imprese l’accesso ai programmi di clemenza.
2013
Garilli, C. (2013). Decisioni con impegni, misure cautelari e programmi di clemenza (anno 2012). CONCORRENZA E MERCATO, 1, 453-469.
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