Non vi è dubbio che sarebbe opportuno prevedere l’instaurazione di una forma di controllo in ordine alla pronuncia (o alla mancata pronuncia) di cui all’art. 42 c.p.p.; non si ritiene, però, che, a fronte del silenzio del legislatore su tale profilo, sulla base di un’esegesi costituzionalmente orientata della disciplina codicistica vigente, il provvedimento de quo, possa essere modificato nel contenuto da parte del giudice subentrato nel corso del nuovo dibattimento, in forza degli ordinari poteri di ammissione e assunzione della prova, sia pure nel contraddittorio tra le parti. Appare, dunque, doveroso un intervento legislativo al riguardo che, idoneo a superare ogni dubbio di legittimità costituzionale, sancisca il sindacato in ordine al provvedimento che decide sugli atti.
Russo, C. (2013). La necessità della dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto e ricusato e la sua sindacabilità. In cassazione penale. giuffrè.
La necessità della dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto e ricusato e la sua sindacabilità
RUSSO, Claudia
2013-01-01
Abstract
Non vi è dubbio che sarebbe opportuno prevedere l’instaurazione di una forma di controllo in ordine alla pronuncia (o alla mancata pronuncia) di cui all’art. 42 c.p.p.; non si ritiene, però, che, a fronte del silenzio del legislatore su tale profilo, sulla base di un’esegesi costituzionalmente orientata della disciplina codicistica vigente, il provvedimento de quo, possa essere modificato nel contenuto da parte del giudice subentrato nel corso del nuovo dibattimento, in forza degli ordinari poteri di ammissione e assunzione della prova, sia pure nel contraddittorio tra le parti. Appare, dunque, doveroso un intervento legislativo al riguardo che, idoneo a superare ogni dubbio di legittimità costituzionale, sancisca il sindacato in ordine al provvedimento che decide sugli atti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.