Il contributo intende offrire un’analisi dello strumento istituzionalmente deputato ad informare la persona sottoposta alle indagini dello svolgimento di un complesso di attività dirette al potenziale esercizio dell’azione penale nei suoi confronti, onde consentire alla stessa l’esercizio del suo diritto di difesa nel corso del procedimento penale: l’informazione di garanzia disciplinata dall’art. 369 c.p.p. L’indagine muove dallo studio dei c.d. antenati dell’informazione di garanzia, sorti in vigenza dell’abrogato codice Rocco, quali l’avviso di procedimento e la comunicazione giudiziaria, per poi affrontare l’istituto di cui all’art. 369 c.p.p. del vigente codice di procedura penale. L’analisi dell’informazione di garanzia viene, peraltro, condotta senza trascurare il percorso evolutivo dell’art. 369 c.p.p., e la modifica dell’originario tenore letterale della disposizione, operata dalla l. 8 agosto 1995, n. 332 che ha spostato in avanti il momento in cui il pubblico ministero è tenuto all’invio dell’informativa, alimentando, peraltro, il dibattito sulla reale utilità dell’istituto in commento. Il contributo conduce, dunque, un articolato esame dell’istituto: in particolare, costituiscono oggetto di un approfondito studio i profili concernenti i presupposti dell’informazione di garanzia, il suo contenuto, le modalità di invio, i destinatari della stessa e il regime sanzionatorio connesso alla sua eventuale violazione. L’analisi dei presupposti dell’informativa ex art. 369 c.p.p. investe, peraltro, anche la tematica dei c.d. equipollenti dell’informazione, nonché la questione dei tempi dell’inoltro dell’informativa allorquando debbono essere compiuti dal pubblico ministero i c.d. atti a sorpresa (sequestri e perquisizioni). Infine un’attenzione particolare è dedicata al complesso rapporto tra l’attuale fisiologia dell’informazione di garanzia e i principi del giusto processo: siffatto confronto è condotto non solo alla luce dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, ma anche ponendo il menzionato istituto sotto la lente di ingrandimento della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali che, peraltro, porrà al legislatore italiano non pochi problemi in sede di recepimento.
Lombardo, E. (2012). Informazione di garanzia. In A. SCALFATI (a cura di), Digesto della procedura penale (pp. 1-58). Torino : Giappichelli.
Informazione di garanzia
LOMBARDO, Emilia
2012-01-01
Abstract
Il contributo intende offrire un’analisi dello strumento istituzionalmente deputato ad informare la persona sottoposta alle indagini dello svolgimento di un complesso di attività dirette al potenziale esercizio dell’azione penale nei suoi confronti, onde consentire alla stessa l’esercizio del suo diritto di difesa nel corso del procedimento penale: l’informazione di garanzia disciplinata dall’art. 369 c.p.p. L’indagine muove dallo studio dei c.d. antenati dell’informazione di garanzia, sorti in vigenza dell’abrogato codice Rocco, quali l’avviso di procedimento e la comunicazione giudiziaria, per poi affrontare l’istituto di cui all’art. 369 c.p.p. del vigente codice di procedura penale. L’analisi dell’informazione di garanzia viene, peraltro, condotta senza trascurare il percorso evolutivo dell’art. 369 c.p.p., e la modifica dell’originario tenore letterale della disposizione, operata dalla l. 8 agosto 1995, n. 332 che ha spostato in avanti il momento in cui il pubblico ministero è tenuto all’invio dell’informativa, alimentando, peraltro, il dibattito sulla reale utilità dell’istituto in commento. Il contributo conduce, dunque, un articolato esame dell’istituto: in particolare, costituiscono oggetto di un approfondito studio i profili concernenti i presupposti dell’informazione di garanzia, il suo contenuto, le modalità di invio, i destinatari della stessa e il regime sanzionatorio connesso alla sua eventuale violazione. L’analisi dei presupposti dell’informativa ex art. 369 c.p.p. investe, peraltro, anche la tematica dei c.d. equipollenti dell’informazione, nonché la questione dei tempi dell’inoltro dell’informativa allorquando debbono essere compiuti dal pubblico ministero i c.d. atti a sorpresa (sequestri e perquisizioni). Infine un’attenzione particolare è dedicata al complesso rapporto tra l’attuale fisiologia dell’informazione di garanzia e i principi del giusto processo: siffatto confronto è condotto non solo alla luce dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, ma anche ponendo il menzionato istituto sotto la lente di ingrandimento della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali che, peraltro, porrà al legislatore italiano non pochi problemi in sede di recepimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.