Dopo un’iniziale incertezza, la giurisprudenza sembra oramai riconoscere in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. Il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso, quindi, accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza questa incontrava sia nell’ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Il lavoro esamina la fattispecie della responsabilità del produttore, soffermandosi sulla natura di tale responsabilità, sulla ripartizione dei carichi probatori e, in particolare, sui danni risarcibili. A tal riguardo, si evidenzia come il sistema della responsabilità del produttore per i danni da prodotti difettosi appare ispirato alla volontà di realizzare un equo contemperamento tra i contrapposti interessi in gioco: la tutela della salute degli utenti, da una parte, il sostegno dello sviluppo tecnico e scientifico, la garanzia di una concorrenza non falsata e l’incentivazione degli scambi commerciali, dall’altra.

Pompeo, V. (2011). Il danno da prodotti difettosi. In DANNI DA INADEMPIMENTO. RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. LAVORO SUBORDINATO, vol. IV (pp. 221-239). Padova : CEDAM.

Il danno da prodotti difettosi

POMPEO, Valeria
2011-01-01

Abstract

Dopo un’iniziale incertezza, la giurisprudenza sembra oramai riconoscere in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. Il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso, quindi, accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza questa incontrava sia nell’ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Il lavoro esamina la fattispecie della responsabilità del produttore, soffermandosi sulla natura di tale responsabilità, sulla ripartizione dei carichi probatori e, in particolare, sui danni risarcibili. A tal riguardo, si evidenzia come il sistema della responsabilità del produttore per i danni da prodotti difettosi appare ispirato alla volontà di realizzare un equo contemperamento tra i contrapposti interessi in gioco: la tutela della salute degli utenti, da una parte, il sostegno dello sviluppo tecnico e scientifico, la garanzia di una concorrenza non falsata e l’incentivazione degli scambi commerciali, dall’altra.
2011
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Pompeo, V. (2011). Il danno da prodotti difettosi. In DANNI DA INADEMPIMENTO. RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. LAVORO SUBORDINATO, vol. IV (pp. 221-239). Padova : CEDAM.
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