La nota commenta la decisione con cui le Sezioni Unite, riconoscendo natura giurisdizionale all'atto che autorizza l'accesso al Centro per la giustizia riparativa, e non al programma che esso dischiude, concludono per l'impugnabilità differita del diniego con la sentenza conclusiva del grado, quale che sia il regime di procedibilità del reato. Vi emerge l'onere, a carico dell'impugnante, di dar conto dell'incidenza almeno potenziale del percorso sull'esito del giudizio, mentre le vicende interne al programma restano estranee al sindacato dell'autorità giudiziaria.
Alongi, B.C. (2026). Nota a Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026, n. 5166 (in tema di impugnazione differita del diniego di accesso al Centro per la giustizia riparativa). ARCHIVIO DELLA NUOVA PROCEDURA PENALE(2), 249-251.
Nota a Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026, n. 5166 (in tema di impugnazione differita del diniego di accesso al Centro per la giustizia riparativa)
Alongi, Bianca Claudia
2026-09-16
Abstract
La nota commenta la decisione con cui le Sezioni Unite, riconoscendo natura giurisdizionale all'atto che autorizza l'accesso al Centro per la giustizia riparativa, e non al programma che esso dischiude, concludono per l'impugnabilità differita del diniego con la sentenza conclusiva del grado, quale che sia il regime di procedibilità del reato. Vi emerge l'onere, a carico dell'impugnante, di dar conto dell'incidenza almeno potenziale del percorso sull'esito del giudizio, mentre le vicende interne al programma restano estranee al sindacato dell'autorità giudiziaria.| File | Dimensione | Formato | |
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