Con la sentenza n. 2933 del 1° luglio 2025, il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di illegittimità del trasferimento di ramo d’azienda, chiarendo la natura retributiva delle somme dovute al lavoratore riammesso in servizio a seguito di un rifiuto ingiustificato del datore originario (già e non più cedente) di riceverne la prestazione. Il giudice, richiamando la figura giuridica della mora credendi, ha escluso l’applicabilità del meccanismo dell’aliunde perceptum, così come di istituti alternativi quali l’adempimento del terzo, il distacco o astreinte, ribadendo che il rifiuto datoriale di accettare la prestazione determina l’insorgenza di un autonomo obbligo retributivo. La pronuncia consolida l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della c.d. “doppia retribuzione”, quale logica conseguenza della coesistenza di due distinti rapporti di lavoro. Pur riconoscendo la coerenza della decisione, rimangono osservabili alcune criticità sistematiche che rendono auspicabile un intervento legislativo chiarificatore.

Accardo, I. (2026). Ancora sul trasferimento illegittimo di ramo d’azienda e sul diritto alla doppia retribuzione. LAVORO E PREVIDENZA OGGI(5/6), 518-532.

Ancora sul trasferimento illegittimo di ramo d’azienda e sul diritto alla doppia retribuzione

Accardo, Isabella
2026-07-09

Abstract

Con la sentenza n. 2933 del 1° luglio 2025, il Tribunale di Milano si è pronunciato sulle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di illegittimità del trasferimento di ramo d’azienda, chiarendo la natura retributiva delle somme dovute al lavoratore riammesso in servizio a seguito di un rifiuto ingiustificato del datore originario (già e non più cedente) di riceverne la prestazione. Il giudice, richiamando la figura giuridica della mora credendi, ha escluso l’applicabilità del meccanismo dell’aliunde perceptum, così come di istituti alternativi quali l’adempimento del terzo, il distacco o astreinte, ribadendo che il rifiuto datoriale di accettare la prestazione determina l’insorgenza di un autonomo obbligo retributivo. La pronuncia consolida l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della c.d. “doppia retribuzione”, quale logica conseguenza della coesistenza di due distinti rapporti di lavoro. Pur riconoscendo la coerenza della decisione, rimangono osservabili alcune criticità sistematiche che rendono auspicabile un intervento legislativo chiarificatore.
9-lug-2026
Settore GIUR-04/A - Diritto del lavoro
Accardo, I. (2026). Ancora sul trasferimento illegittimo di ramo d’azienda e sul diritto alla doppia retribuzione. LAVORO E PREVIDENZA OGGI(5/6), 518-532.
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