La nota commenta Cass., sez. V, 26 settembre 2025, n. 36553, che ribadisce come la dichiarazione di assenza dell'imputato (art. 420-bis c.p.p.) presupponga l'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo, non desumibile dalla mera "negligenza informativa" né dalla sola nomina di un difensore di fiducia. La pronuncia, segnando una cesura rispetto agli orientamenti che gravavano la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) di un onere di allegazione probatoria, ne riafferma il carattere residuale, in coerenza con la riforma del 2022 e con la giurisprudenza CEDU (Somogyi e Sejdovic c. Italia).
Alongi, B.C. (2026). Nota a Cass., sez. V, 26 settembre 2025, n. 36553 (in tema di rescissione del giudicato). ARCHIVIO DELLA NUOVA PROCEDURA PENALE(1), 152-153.
Nota a Cass., sez. V, 26 settembre 2025, n. 36553 (in tema di rescissione del giudicato)
Alongi, Bianca Claudia
2026-06-01
Abstract
La nota commenta Cass., sez. V, 26 settembre 2025, n. 36553, che ribadisce come la dichiarazione di assenza dell'imputato (art. 420-bis c.p.p.) presupponga l'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo, non desumibile dalla mera "negligenza informativa" né dalla sola nomina di un difensore di fiducia. La pronuncia, segnando una cesura rispetto agli orientamenti che gravavano la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) di un onere di allegazione probatoria, ne riafferma il carattere residuale, in coerenza con la riforma del 2022 e con la giurisprudenza CEDU (Somogyi e Sejdovic c. Italia).| File | Dimensione | Formato | |
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