Nel solco di un pressocché costante indirizzo giurisprudenziale, la Corte di cassazione, seguendo una ben precisa scelta di politica legislativa votata al “mito” del giudicato penale, riafferma il tradizionale divieto di revisione “par-ziale” della res iudicata, dal quale deriva l’inammissibilità dell’istanza di revisione ove fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non già al proscioglimento, bensì a una dichiarazione di responsabilità per un titolo di reato diverso e meno grave ovvero all’esclusione di una circostanza aggravante. In the context of an almost constant normative and jurisprudential line, the Court of Cassation, following a precise legislative policy choice devoted to the “myth” of res iudicata, reaffirms the traditional prohibition of the so-called “partial” review of criminal judgments. Consequently, an application for review is inadmissible when based on evidence that, if established, would lead not to an acquittal, but rather to a declaration of criminal liability for a different and less serious crime, or to the exclusion of an aggravating circumstance.
Pennavaria, F. (2026). Riflessioni a margine di Cass. n. 31249/2025 sulla revisione parziale del giudicato penale: quando il legislatore fa le pentole, ma non pensa ai coperchi. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(2), 350-368.
Riflessioni a margine di Cass. n. 31249/2025 sulla revisione parziale del giudicato penale: quando il legislatore fa le pentole, ma non pensa ai coperchi
Pennavaria, Fabiola
2026-03-01
Abstract
Nel solco di un pressocché costante indirizzo giurisprudenziale, la Corte di cassazione, seguendo una ben precisa scelta di politica legislativa votata al “mito” del giudicato penale, riafferma il tradizionale divieto di revisione “par-ziale” della res iudicata, dal quale deriva l’inammissibilità dell’istanza di revisione ove fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non già al proscioglimento, bensì a una dichiarazione di responsabilità per un titolo di reato diverso e meno grave ovvero all’esclusione di una circostanza aggravante. In the context of an almost constant normative and jurisprudential line, the Court of Cassation, following a precise legislative policy choice devoted to the “myth” of res iudicata, reaffirms the traditional prohibition of the so-called “partial” review of criminal judgments. Consequently, an application for review is inadmissible when based on evidence that, if established, would lead not to an acquittal, but rather to a declaration of criminal liability for a different and less serious crime, or to the exclusion of an aggravating circumstance.| File | Dimensione | Formato | |
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Nota a Cass. n. 31249-2025, PPeG n. 2-2026_Fabiola Pennavaria.pdf
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