Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è posto a tutela di soggetti particolarmente vulnerabili ma non ha come oggetto la garanzia dell'assolvimento dei doveri giuridici di custodia e cura a cui sarebbe tenuto il soggetto agente, in realtà il legislatore ha inteso offrire una tutela più estesa ed efficace anche nel caso in cui la vita e l'incolumità fisica siano esposti a pericolo. Si evita in questo modo di sovrapporre la fattispecie di cui all'art 591 a quella prevista dall'art. 570 c.p. che punisce la violazione di obblighi di assistenza familiare in maniera specifica.
Crupi, R. (2024). Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.). In G. Forti, S. Riondato, S. Seminara (a cura di), Commentario breve al codice penale, 7. ed (pp. 2242-2246). Milano : Cedam Wolkers Kluver.
Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)
Crupi Rosaria
Primo
2024-01-01
Abstract
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è posto a tutela di soggetti particolarmente vulnerabili ma non ha come oggetto la garanzia dell'assolvimento dei doveri giuridici di custodia e cura a cui sarebbe tenuto il soggetto agente, in realtà il legislatore ha inteso offrire una tutela più estesa ed efficace anche nel caso in cui la vita e l'incolumità fisica siano esposti a pericolo. Si evita in questo modo di sovrapporre la fattispecie di cui all'art 591 a quella prevista dall'art. 570 c.p. che punisce la violazione di obblighi di assistenza familiare in maniera specifica.| File | Dimensione | Formato | |
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