La decisione della Suprema Corte che sollecita queste note definisce una vicenda sostanziale e processuale particolarmente complessa e articolata e origina dall’impugnazione di una sentenza con cui la Corte di appello aveva accolto la domanda di risoluzione di un contratto di vendita (concluso giudizialmente ex art. 2932 cod. civ.) proposta ex art. 2900 cod. civ. dal creditore (fallimento), a fronte dell’inerzia del debitore (l’amministratore della società fallita, debitore in quanto responsabile verso la società). La domanda di risoluzione veniva esercitata in ragione dell’inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzo da parte di un terzo acquirente, cui l’amministratore aveva promesso la vendita di alcuni suoi immobili. A sua volta, il contratto di vendita inadempiuto era stato concluso ex art. 2932 cod. civ. a fronte dell’inadempimento del promittente venditore (amministratore della società fallita). La Corte di Cassazione ammette la legittimazione del creditore ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto.
Plaia, A. (2025). L’esperibilità dell’azione di risoluzione in via surrogatoria. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA(4), 930-931.
L’esperibilità dell’azione di risoluzione in via surrogatoria
Plaia, Armando
2025-01-01
Abstract
La decisione della Suprema Corte che sollecita queste note definisce una vicenda sostanziale e processuale particolarmente complessa e articolata e origina dall’impugnazione di una sentenza con cui la Corte di appello aveva accolto la domanda di risoluzione di un contratto di vendita (concluso giudizialmente ex art. 2932 cod. civ.) proposta ex art. 2900 cod. civ. dal creditore (fallimento), a fronte dell’inerzia del debitore (l’amministratore della società fallita, debitore in quanto responsabile verso la società). La domanda di risoluzione veniva esercitata in ragione dell’inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzo da parte di un terzo acquirente, cui l’amministratore aveva promesso la vendita di alcuni suoi immobili. A sua volta, il contratto di vendita inadempiuto era stato concluso ex art. 2932 cod. civ. a fronte dell’inadempimento del promittente venditore (amministratore della società fallita). La Corte di Cassazione ammette la legittimazione del creditore ad agire in surrogatoria per la risoluzione del contratto.| File | Dimensione | Formato | |
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