Il contributo esamina se la reiterata mancata (o tardiva) convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale integri «grave irregolarità» idonea alla revoca giudiziale dell’amministratore ex artt. 1129, comma 12, n. 1, e 1130, n. 10, c.c., muovendo da App. Napoli, Sez. II, 14 gennaio 2025. Tale decisione valorizza il principio di annualità e la funzione di trasparenza/controllo: la revoca è giustificata anche senza prova di un danno concreto e la successiva approvazione cumulativa oltre i 180 giorni non sana l’inadempimento. Il saggio ricostruisce orientamenti conformi e difformi, opponendo letture rigorose a impostazioni che subordinano la revoca alla dimostrazione di pregiudizi effettivi o alla reiterazione colpevole. Inquadra il rendiconto (art. 1130-bis c.c.) come presidio sostanziale di legalità gestionale e diritto all’informazione del condomino e segnala l’esigenza di un chiarimento nomofilattico che uniformi i criteri applicativi, evitando automatismi ma preservando la cogenza dei termini e degli obblighi informativi.
Tardia, I. (2025). La reiterata mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale giustifica la revoca dell’amministratore anche in assenza di danno effettivo? (App. Napoli, Sez. II, 14 gennaio 2025). IL FORO NAPOLETANO(2), 701-705.
La reiterata mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale giustifica la revoca dell’amministratore anche in assenza di danno effettivo? (App. Napoli, Sez. II, 14 gennaio 2025)
Tardia, Ignazio
2025-01-01
Abstract
Il contributo esamina se la reiterata mancata (o tardiva) convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale integri «grave irregolarità» idonea alla revoca giudiziale dell’amministratore ex artt. 1129, comma 12, n. 1, e 1130, n. 10, c.c., muovendo da App. Napoli, Sez. II, 14 gennaio 2025. Tale decisione valorizza il principio di annualità e la funzione di trasparenza/controllo: la revoca è giustificata anche senza prova di un danno concreto e la successiva approvazione cumulativa oltre i 180 giorni non sana l’inadempimento. Il saggio ricostruisce orientamenti conformi e difformi, opponendo letture rigorose a impostazioni che subordinano la revoca alla dimostrazione di pregiudizi effettivi o alla reiterazione colpevole. Inquadra il rendiconto (art. 1130-bis c.c.) come presidio sostanziale di legalità gestionale e diritto all’informazione del condomino e segnala l’esigenza di un chiarimento nomofilattico che uniformi i criteri applicativi, evitando automatismi ma preservando la cogenza dei termini e degli obblighi informativi.| File | Dimensione | Formato | |
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Reiterata mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto e revoca dell’amministratore - IGNAZIO TARDIA.pdf
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