Lo scritto analizza il “caso fortuito atmosferico” nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., prendendo le mosse da App. Napoli, Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 5, in tema di infiltrazioni d’acqua in condominio. In una prospettiva rigorosamente oggettiva, l’esimente del fortuito viene circoscritta ai requisiti di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, da provare con evidenze tecniche e statistiche (dati pluviometrici, cronache, serie storiche), escludendo che la sola “intensità” del temporale basti a interrompere il nesso causale. Nel caso concreto, il danno è ricondotto alla condotta di un terzo (infisso lasciato aperto), idonea a recidere il nesso con le parti comuni e a escludere la responsabilità del condominio. Il contributo dialoga con gli approdi della Cassazione e segnala indirizzi difformi che trasformano, di fatto, l’art. 2051 c.c. in presunzione di colpa. La tesi promossa rifiuta scorciatoie argomentative sull’“eccezionalità” meteorologica e riafferma la centralità della prova tecnico-causale.

Tardia, I. (2025). Il caso fortuito atmosferico nella responsabilità ex art. 2051 c.c. : evento interruttivo o scorciatoia argomentativa (App. Napoli, Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 5). IL FORO NAPOLETANO(2), 673-677.

Il caso fortuito atmosferico nella responsabilità ex art. 2051 c.c. : evento interruttivo o scorciatoia argomentativa (App. Napoli, Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 5)

Tardia, Ignazio
2025-01-01

Abstract

Lo scritto analizza il “caso fortuito atmosferico” nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., prendendo le mosse da App. Napoli, Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 5, in tema di infiltrazioni d’acqua in condominio. In una prospettiva rigorosamente oggettiva, l’esimente del fortuito viene circoscritta ai requisiti di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, da provare con evidenze tecniche e statistiche (dati pluviometrici, cronache, serie storiche), escludendo che la sola “intensità” del temporale basti a interrompere il nesso causale. Nel caso concreto, il danno è ricondotto alla condotta di un terzo (infisso lasciato aperto), idonea a recidere il nesso con le parti comuni e a escludere la responsabilità del condominio. Il contributo dialoga con gli approdi della Cassazione e segnala indirizzi difformi che trasformano, di fatto, l’art. 2051 c.c. in presunzione di colpa. La tesi promossa rifiuta scorciatoie argomentative sull’“eccezionalità” meteorologica e riafferma la centralità della prova tecnico-causale.
2025
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
Tardia, I. (2025). Il caso fortuito atmosferico nella responsabilità ex art. 2051 c.c. : evento interruttivo o scorciatoia argomentativa (App. Napoli, Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 5). IL FORO NAPOLETANO(2), 673-677.
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