L’art. 2, c. 1, lettera a, numero 2), del decreto legge 28.1.2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»), convertito, con modificazioni, dalla l. 28.3.2019, n. 26, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Costa, R.D. (2025). Sull’illegittimità del requisito di residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza. Note a margine di Corte cost. 31/2025. RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 3(2), 333-345.
Sull’illegittimità del requisito di residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza. Note a margine di Corte cost. 31/2025
Rita Daila Costa
2025-01-01
Abstract
L’art. 2, c. 1, lettera a, numero 2), del decreto legge 28.1.2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»), convertito, con modificazioni, dalla l. 28.3.2019, n. 26, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».| File | Dimensione | Formato | |
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