Fault and intent fulfil the function of subjective criteria for the subjective imputation of aquilian damage. Torts system is characterised by the principle of normative equivalence of intent and fault, an expression of the prevailing restorative function of torts. Intent and fault merely impart to the harmful conduct that degree of reproachability that, together with the unjustifiability of the damage, justifies the limitation of the damaging party's freedom, determined by the subjection to the obligation to compensate for the damage produced by the latter. However, wilful misconduct retains its autonomy in those cases in which liability is anchored to the presupposition of gross negligence and, precisely, wilful misconduct. The so-called intentional torts meet two different requirements: now postponing the entry of liability to wilful misconduct and gross negligence, so as to guarantee a wider margin of freedom to the damaging party, and now attracting to liability damaging conduct that in its culpable for

La colpa e il dolo svolgono la funzione di criteri soggettivi per l'imputazione soggettiva del danno aquiliano. Il sistema degli illeciti è caratterizzato dal principio di equivalenza normativa di dolo e colpa, espressione della prevalente funzione riparatoria degli illeciti. Il dolo e la colpa si limitano a conferire alla condotta dannosa quel grado di riprovevolezza che, unitamente all'ingiustificabilità del danno, giustifica la limitazione della libertà del danneggiante, determinata dall'assoggettamento all'obbligo di risarcire il danno da questi prodotto. Tuttavia, il dolo conserva la sua autonomia nei casi in cui la responsabilità è ancorata al presupposto della colpa grave e, appunto, del dolo. I cosiddetti illeciti dolosi rispondono a due diverse esigenze: ora posticipare l'ingresso della responsabilità al dolo e alla colpa grave, in modo da garantire un più ampio margine di libertà al danneggiante, ora attrarre a responsabilità una condotta dannosa che nella sua forma colposa è immune da censure. Nella sistemazione del giudizio sulla colpa, è da privilegiare l'approccio analitico in cui la componente oggettiva della colpa, data dalla deviazione dalle regole cautelari specifiche o generiche, non è esaustiva ma comunque funzionale all'accertamento della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, in modo da bilanciare le due diverse esigenze dell'oggettività del giudizio, come conseguenza della normatività della colpa, e della sua possibile correzione in chiave individuale.

Fabrizio Piraino (2024). Dolo e colpa (responsabilità civile). In Claudio Scognamiglio (a cura di), Enciclopedia del diritto. I Tematici VII-2024, Responsabilità civile (pp. 554-593). Milano : Giuffrè Francis Lefebvre.

Dolo e colpa (responsabilità civile)

Fabrizio Piraino
2024-01-01

Abstract

Fault and intent fulfil the function of subjective criteria for the subjective imputation of aquilian damage. Torts system is characterised by the principle of normative equivalence of intent and fault, an expression of the prevailing restorative function of torts. Intent and fault merely impart to the harmful conduct that degree of reproachability that, together with the unjustifiability of the damage, justifies the limitation of the damaging party's freedom, determined by the subjection to the obligation to compensate for the damage produced by the latter. However, wilful misconduct retains its autonomy in those cases in which liability is anchored to the presupposition of gross negligence and, precisely, wilful misconduct. The so-called intentional torts meet two different requirements: now postponing the entry of liability to wilful misconduct and gross negligence, so as to guarantee a wider margin of freedom to the damaging party, and now attracting to liability damaging conduct that in its culpable for
italiano
2024
La colpa e il dolo svolgono la funzione di criteri soggettivi per l'imputazione soggettiva del danno aquiliano. Il sistema degli illeciti è caratterizzato dal principio di equivalenza normativa di dolo e colpa, espressione della prevalente funzione riparatoria degli illeciti. Il dolo e la colpa si limitano a conferire alla condotta dannosa quel grado di riprovevolezza che, unitamente all'ingiustificabilità del danno, giustifica la limitazione della libertà del danneggiante, determinata dall'assoggettamento all'obbligo di risarcire il danno da questi prodotto. Tuttavia, il dolo conserva la sua autonomia nei casi in cui la responsabilità è ancorata al presupposto della colpa grave e, appunto, del dolo. I cosiddetti illeciti dolosi rispondono a due diverse esigenze: ora posticipare l'ingresso della responsabilità al dolo e alla colpa grave, in modo da garantire un più ampio margine di libertà al danneggiante, ora attrarre a responsabilità una condotta dannosa che nella sua forma colposa è immune da censure. Nella sistemazione del giudizio sulla colpa, è da privilegiare l'approccio analitico in cui la componente oggettiva della colpa, data dalla deviazione dalle regole cautelari specifiche o generiche, non è esaustiva ma comunque funzionale all'accertamento della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, in modo da bilanciare le due diverse esigenze dell'oggettività del giudizio, come conseguenza della normatività della colpa, e della sua possibile correzione in chiave individuale.
Torts; Fault; Intent; subjective imputation; Normative Equivalnce of Intent and Fault; Precautionary Rules; Gross Negligenze; Intentional Torts.
9788828831990
Fabrizio Piraino (2024). Dolo e colpa (responsabilità civile). In Claudio Scognamiglio (a cura di), Enciclopedia del diritto. I Tematici VII-2024, Responsabilità civile (pp. 554-593). Milano : Giuffrè Francis Lefebvre.
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