In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702-bis c.p.c., e non con il rito speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. risultando precluso il ricorso per cassazione "per saltum", tranne che in caso di accordo delle parti.
Pasqualina Farina (2019). Il giudizio sui compensi degli avvocati (prima e dopo le sezioni unite) e l'impugnazione del provvedimento di primo grado.
Il giudizio sui compensi degli avvocati (prima e dopo le sezioni unite) e l'impugnazione del provvedimento di primo grado
Pasqualina Farina
2019-01-01
Abstract
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702-bis c.p.c., e non con il rito speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. risultando precluso il ricorso per cassazione "per saltum", tranne che in caso di accordo delle parti.File in questo prodotto:
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