Il contributo analizza e indaga la portata applicativa del nuovoart. 290 c.c.i.i. che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare nei confronti di tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo (siano esse in bonis o in liquidazione giudiziale): 1) le “azioni dirette a conseguire la dichiarazione d'inefficacia” di atti e contratti “posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori”, fatto salvo il disposto dell'art. 2497, comma 1, c.c., ossia la possibilità, per la Società convenuta, di escludere la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni eccependo eventuali vantaggi compensativi (comma 1); 2) l'azione revocatoria ”fallimentare” (prevista dall'art. 67 l.fall., sostituito dall'art. 166 c.c.i.i.) degli atti (a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi degli atti anomali di cui al primo comma, lett. a) e lett. b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o, per gli atti anomali costitutivi di garanzie di cui alle lett. c) e lett. d), nell'anno anteriore (pertanto, con un raddoppio dei termini del “periodo sospetto” sulla falsariga della c.d. revocatoria aggravata disciplinata dall'art. 91 del d.lgs n. 270/1999 e dall'art. 276, comma 5, del d.lgs n. 209/2005) (comma 3).
BISIGNANO VALERIA (2024). Accentramento della gestione finanziaria nel gruppo, rapporti pendenti e revocatie. In Crisi e insolvenza dopo il Correttivo ter del 27 settembre 2024 (pp. 2950-2981). Bologna : Zanichelli.
Accentramento della gestione finanziaria nel gruppo, rapporti pendenti e revocatie
BISIGNANO VALERIA
2024-01-01
Abstract
Il contributo analizza e indaga la portata applicativa del nuovoart. 290 c.c.i.i. che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare nei confronti di tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo (siano esse in bonis o in liquidazione giudiziale): 1) le “azioni dirette a conseguire la dichiarazione d'inefficacia” di atti e contratti “posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori”, fatto salvo il disposto dell'art. 2497, comma 1, c.c., ossia la possibilità, per la Società convenuta, di escludere la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni eccependo eventuali vantaggi compensativi (comma 1); 2) l'azione revocatoria ”fallimentare” (prevista dall'art. 67 l.fall., sostituito dall'art. 166 c.c.i.i.) degli atti (a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi degli atti anomali di cui al primo comma, lett. a) e lett. b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o, per gli atti anomali costitutivi di garanzie di cui alle lett. c) e lett. d), nell'anno anteriore (pertanto, con un raddoppio dei termini del “periodo sospetto” sulla falsariga della c.d. revocatoria aggravata disciplinata dall'art. 91 del d.lgs n. 270/1999 e dall'art. 276, comma 5, del d.lgs n. 209/2005) (comma 3).File | Dimensione | Formato | |
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