La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) ha attribuito le funzioni degli organismi di composizione delle crisi ai seguenti soggetti: a) organismi costituti da enti pubblici purche´ sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalita` ed iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia; b) professionisti, o societa` tra professionisti, muniti dei requisiti indicati dall’art. 28 legge fallim., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure un notaio, nominati dal tribunale. In seguito al d.m. 24 settembre 2014, n. 202 ed alla effettiva costituzione degli organismi, la nomina del professionista da parte del tribunale e, conseguentemente, il cd. sistema del doppio binario sono venuti meno. Nel regime attuale e`, dunque, il debitore che nomina l’organo tecnico, salva l’ipotesi di mancata costituzione dell’organismo. Sotto altro profilo il diniego dell’autorita` giudiziaria di nominare un professionista, stante la regolare costituzione di un organismo, non preclude affatto l’accesso alle procedure di sovraindebitamento; il relativo provvedimento non e`, pertanto, ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Pasqualina Farina (2017). Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 legge fallim. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, 92(6), 1447-1456.
Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 legge fallim
Pasqualina Farina
2017-01-01
Abstract
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) ha attribuito le funzioni degli organismi di composizione delle crisi ai seguenti soggetti: a) organismi costituti da enti pubblici purche´ sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalita` ed iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia; b) professionisti, o societa` tra professionisti, muniti dei requisiti indicati dall’art. 28 legge fallim., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure un notaio, nominati dal tribunale. In seguito al d.m. 24 settembre 2014, n. 202 ed alla effettiva costituzione degli organismi, la nomina del professionista da parte del tribunale e, conseguentemente, il cd. sistema del doppio binario sono venuti meno. Nel regime attuale e`, dunque, il debitore che nomina l’organo tecnico, salva l’ipotesi di mancata costituzione dell’organismo. Sotto altro profilo il diniego dell’autorita` giudiziaria di nominare un professionista, stante la regolare costituzione di un organismo, non preclude affatto l’accesso alle procedure di sovraindebitamento; il relativo provvedimento non e`, pertanto, ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.File | Dimensione | Formato | |
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