L’autore si sofferma sulla recente normativa in materia di start up innovative, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare il tipo s.r.l. mediante costituzione per scrittura privata elettronica con firme non autenticate. In particolare fa notare come tale disciplina sia il frutto di una scelta politica poco ponderata sul versante giuridico, essendo palesemente in conflitto con il diritto comunitario e con altre norme di diritto interno. Nel lavoro si evidenzia poi come la costituzione di start up innovative con scrittura privata rischi di divenire uno strumento per costituire enti senza alcuna forma di controllo di legalità, senza valutazione da parte del notaio della serietà delle manifestazioni di volontà, senza alcun filtro in ordine alla legittima patrimonializzazione dell’ente e senza che vi sia un soggetto deputato a compiere gli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio. L’autore ravvisa inoltre dei profili di illegittimità del modello standard di statuto, che deve essere obbligatoriamente utilizzato per costituire la società start up innovativa con la forma elettronica.

Carducci Artenisio, A. (2016). La start up innovativa s.r.l. costituita con firme digitali non autenticate. GIUSTIZIA CIVILE.COM.

La start up innovativa s.r.l. costituita con firme digitali non autenticate

Carducci Artenisio, Alessandro
2016-08-29

Abstract

L’autore si sofferma sulla recente normativa in materia di start up innovative, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare il tipo s.r.l. mediante costituzione per scrittura privata elettronica con firme non autenticate. In particolare fa notare come tale disciplina sia il frutto di una scelta politica poco ponderata sul versante giuridico, essendo palesemente in conflitto con il diritto comunitario e con altre norme di diritto interno. Nel lavoro si evidenzia poi come la costituzione di start up innovative con scrittura privata rischi di divenire uno strumento per costituire enti senza alcuna forma di controllo di legalità, senza valutazione da parte del notaio della serietà delle manifestazioni di volontà, senza alcun filtro in ordine alla legittima patrimonializzazione dell’ente e senza che vi sia un soggetto deputato a compiere gli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio. L’autore ravvisa inoltre dei profili di illegittimità del modello standard di statuto, che deve essere obbligatoriamente utilizzato per costituire la società start up innovativa con la forma elettronica.
29-ago-2016
Settore GIUR-02/A - Diritto commerciale
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
Carducci Artenisio, A. (2016). La start up innovativa s.r.l. costituita con firme digitali non autenticate. GIUSTIZIA CIVILE.COM.
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