Con l’ordinanza in commento la Cassazione torna ad occuparsi dei requisiti di validità della conciliazione in sede sindacale. Secondo i giudici, nella valutazione dell’effettività dell’assistenza prestata dal rappresentante non assume carattere invalidante nè la circostanza che il lavoratore non sia previamente iscritto al sindacato che lo assiste, nè che la conciliazione avvenga in luogo diverso dalla sede del sindacato, trattandosi di un requisito funzionale, destinato ad incidere solo sul riparto degli oneri probatori. Il presente contributo si sofferma sull’analisi dei principi affermati dalla Corte, anche alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente in materia.
Marcella Miracolini (2024). Conciliazioni in sede sindacale e indici sostanziali di effettivita` dell’assistenza. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2152-2157.
Conciliazioni in sede sindacale e indici sostanziali di effettivita` dell’assistenza
Marcella Miracolini
2024-01-01
Abstract
Con l’ordinanza in commento la Cassazione torna ad occuparsi dei requisiti di validità della conciliazione in sede sindacale. Secondo i giudici, nella valutazione dell’effettività dell’assistenza prestata dal rappresentante non assume carattere invalidante nè la circostanza che il lavoratore non sia previamente iscritto al sindacato che lo assiste, nè che la conciliazione avvenga in luogo diverso dalla sede del sindacato, trattandosi di un requisito funzionale, destinato ad incidere solo sul riparto degli oneri probatori. Il presente contributo si sofferma sull’analisi dei principi affermati dalla Corte, anche alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente in materia.File | Dimensione | Formato | |
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