L’Agenzia delle Entrate è obbligata ad evidenziare in ogni avviso di accertamento gli elementi probatori legittimanti la sua pretesa anche quando essa risulti fondata sugli studi di settore, pena l’annullamento dell’atto per vizio di motivazione. Consentire all’amministrazione di integrare la motivazione in corso di causa, fornendo gli elementi probatori non indicati nel corpo dell’atto, per giustificare l’applicabilità degli studi di settore al caso concreto, significherebbe modificare, a posteriori, i presupposti del ricorso, introducendo nel thema decidendum elementi nuovi, non conosciuti, né conoscibili da parte del contribuente.
Gioè, C. (2007). Studi di settore e obbligo di motivazione. RASSEGNA TRIBUTARIA, 6/2007(6), 1726.
Studi di settore e obbligo di motivazione
GIOE', Chiara
2007-01-01
Abstract
L’Agenzia delle Entrate è obbligata ad evidenziare in ogni avviso di accertamento gli elementi probatori legittimanti la sua pretesa anche quando essa risulti fondata sugli studi di settore, pena l’annullamento dell’atto per vizio di motivazione. Consentire all’amministrazione di integrare la motivazione in corso di causa, fornendo gli elementi probatori non indicati nel corpo dell’atto, per giustificare l’applicabilità degli studi di settore al caso concreto, significherebbe modificare, a posteriori, i presupposti del ricorso, introducendo nel thema decidendum elementi nuovi, non conosciuti, né conoscibili da parte del contribuente.File | Dimensione | Formato | |
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