Il lavoro mira a riesaminare criticamente il luogo comune circa una pretesa incomunicabilità tra diritti europei continentali e diritto inglese sotto il profilo del diverso peso in essi esercitato dal precedente giudiziario. La ricerca si avvale in primo luogo del criterio di individuazione della struttura del precedente giudiziario, procedendo alla ripartizione degli elementi che concorrono a formarlo a seconda della rilevanza assunta ai fini della decisione. Nella ricerca si mette in luce, da un canto, come la teoria propria dei sistemi di judge made law non abbia affatto impedito la determinazione dei limiti e delle condizioni di efficacia del precedente, e, d’altro canto, sottolinea che anche nell’esperienza italiana, in forma più o meno esplicita, le pronunce giudiziarie siano idonee a costituire la base del diritto materiale vivente e ad essere seguite in futuro in ragione anche del prestigio dell’autorità da cui promanano. Si esaminano poi vicende parallelamente sviluppatesi nel diritto italiano e in quello inglese a dimostrazione della capacità di entrambi gli ordinamenti di riconformare interi capitoli del diritto civile (ed in particolare di quello della responsabilità da fatto illecito) in stretta dipendenza degli indirizzi giurisprudenziali. La conclusione che si trae dalla ricerca è che debba oggi dirsi presente un dato di speranza e di fiducia nella capacità degli ordinamenti considerati di comunicare tra loro, incrementando le speranze di un dialogo sempre più fecondo in grado di attenuare le differenze oggi esistenti.

SERIO M (2008). IL VALORE DEL PRECEDENTE TRA TRADIZIONE CONTINENTALE E COMMON LAW: DUE SISTEMI ANCORA DISTANTI?. RIVISTA DI DIRITTO CIVILE, 1, 109-132.

IL VALORE DEL PRECEDENTE TRA TRADIZIONE CONTINENTALE E COMMON LAW: DUE SISTEMI ANCORA DISTANTI?

SERIO, Mario
2008-01-01

Abstract

Il lavoro mira a riesaminare criticamente il luogo comune circa una pretesa incomunicabilità tra diritti europei continentali e diritto inglese sotto il profilo del diverso peso in essi esercitato dal precedente giudiziario. La ricerca si avvale in primo luogo del criterio di individuazione della struttura del precedente giudiziario, procedendo alla ripartizione degli elementi che concorrono a formarlo a seconda della rilevanza assunta ai fini della decisione. Nella ricerca si mette in luce, da un canto, come la teoria propria dei sistemi di judge made law non abbia affatto impedito la determinazione dei limiti e delle condizioni di efficacia del precedente, e, d’altro canto, sottolinea che anche nell’esperienza italiana, in forma più o meno esplicita, le pronunce giudiziarie siano idonee a costituire la base del diritto materiale vivente e ad essere seguite in futuro in ragione anche del prestigio dell’autorità da cui promanano. Si esaminano poi vicende parallelamente sviluppatesi nel diritto italiano e in quello inglese a dimostrazione della capacità di entrambi gli ordinamenti di riconformare interi capitoli del diritto civile (ed in particolare di quello della responsabilità da fatto illecito) in stretta dipendenza degli indirizzi giurisprudenziali. La conclusione che si trae dalla ricerca è che debba oggi dirsi presente un dato di speranza e di fiducia nella capacità degli ordinamenti considerati di comunicare tra loro, incrementando le speranze di un dialogo sempre più fecondo in grado di attenuare le differenze oggi esistenti.
2008
SERIO M (2008). IL VALORE DEL PRECEDENTE TRA TRADIZIONE CONTINENTALE E COMMON LAW: DUE SISTEMI ANCORA DISTANTI?. RIVISTA DI DIRITTO CIVILE, 1, 109-132.
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