Gli istituti del reclamo e della mediazione sono stati radicalmente riformati dal Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 - recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23” - che all’art. 9 (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) del Titolo II (Revisione del contenzioso tributario e incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria) ha sostituito integralmente il previgente testo dell’art. 17 bis agendo su due fronti: quanto all’ambito oggettivo di applicazione, i novellati commi 1 e 10 dell’art. 17 bis specificano che non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile e gli atti aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato ex art. 47 bis, per converso, a prescindere dal valore, è stata prevista la reclamabilità degli atti relativi al classamento e all’attribuzione della rendita catastale. Per quel che concerne l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione, l’istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori e ai Comuni. Inoltre, alla luce della novella normativa anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono costituire oggetto di conciliazione.
GERACI R (2016). Reclamo e mediazione tributaria tra istanze deflattive ed esigenze di garanzia. RIVISTA DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, 6-33.
Reclamo e mediazione tributaria tra istanze deflattive ed esigenze di garanzia
GERACI R
2016-01-01
Abstract
Gli istituti del reclamo e della mediazione sono stati radicalmente riformati dal Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 - recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23” - che all’art. 9 (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) del Titolo II (Revisione del contenzioso tributario e incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria) ha sostituito integralmente il previgente testo dell’art. 17 bis agendo su due fronti: quanto all’ambito oggettivo di applicazione, i novellati commi 1 e 10 dell’art. 17 bis specificano che non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile e gli atti aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato ex art. 47 bis, per converso, a prescindere dal valore, è stata prevista la reclamabilità degli atti relativi al classamento e all’attribuzione della rendita catastale. Per quel che concerne l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione, l’istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori e ai Comuni. Inoltre, alla luce della novella normativa anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono costituire oggetto di conciliazione.File | Dimensione | Formato | |
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