In determinati comparti del pubblico impiego italiano, l’applicazione del principio di pari trattamento e non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è avvenuta esclusivamente sul piano interpretativo, mediante l’attività dei giudici. Questa tendenza ha riguardato in particolar modo il personale docente precario, le cui condizioni di impiego sono state oggetto di un contenzioso seriale, caratterizzato da un’applicazione tassonomica (talvolta poco meditata) di principi di diritto consolidati, elaborati nel tempo dalla Corte di Giustizia e dal giudice di cassazione. Due recenti pronunce del Tribunale di Termini Imerese, relative alla “Retribuzione Professionale Docenti” e al diritto alla corretta ricostruzione di carriera, offrono l’occasione per riesaminare tale giurisprudenza, focalizzando l’attenzione dell’interprete sull’ adattamento della struttura del giudizio antidiscriminatorio alle peculiari caratteristiche del principio di cui alla clausola 4. Inoltre, La mancata adozione di una legge di adattamento delle condizioni di impiego del personale docente al principio di parità di trattamento induce ad una riflessione sulla capacità del datore di lavoro pubblico di assicurare, con tempestività, l’applicazione dei principi del diritto europeo, relativi alla tutela dei diritti fondamentali del lavoratore.

Andrea Sgroi (2023). IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI DOCENTI PRECARI, TRA INOPEROSITÀ DEL LEGISLATORE E “SUPPLENZA” DEI GIUDICI.

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI DOCENTI PRECARI, TRA INOPEROSITÀ DEL LEGISLATORE E “SUPPLENZA” DEI GIUDICI

Andrea Sgroi
2023-03-01

Abstract

In determinati comparti del pubblico impiego italiano, l’applicazione del principio di pari trattamento e non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è avvenuta esclusivamente sul piano interpretativo, mediante l’attività dei giudici. Questa tendenza ha riguardato in particolar modo il personale docente precario, le cui condizioni di impiego sono state oggetto di un contenzioso seriale, caratterizzato da un’applicazione tassonomica (talvolta poco meditata) di principi di diritto consolidati, elaborati nel tempo dalla Corte di Giustizia e dal giudice di cassazione. Due recenti pronunce del Tribunale di Termini Imerese, relative alla “Retribuzione Professionale Docenti” e al diritto alla corretta ricostruzione di carriera, offrono l’occasione per riesaminare tale giurisprudenza, focalizzando l’attenzione dell’interprete sull’ adattamento della struttura del giudizio antidiscriminatorio alle peculiari caratteristiche del principio di cui alla clausola 4. Inoltre, La mancata adozione di una legge di adattamento delle condizioni di impiego del personale docente al principio di parità di trattamento induce ad una riflessione sulla capacità del datore di lavoro pubblico di assicurare, con tempestività, l’applicazione dei principi del diritto europeo, relativi alla tutela dei diritti fondamentali del lavoratore.
mar-2023
Settore IUS/07 - Diritto Del Lavoro
Andrea Sgroi (2023). IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI DOCENTI PRECARI, TRA INOPEROSITÀ DEL LEGISLATORE E “SUPPLENZA” DEI GIUDICI.
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