L’attuale disciplina del processo tributario vieta espressamente il ricorso alla prova testimoniale. Quello tributario è essenzialmente un contenzioso fondato sulla prova documentale, con la previsione di presunzioni e di preclusioni dettate dalle disposizioni sancite nelle diverse leggi d’imposta. La Corte costituzionale ha più volte confermato la costituzionalità del suddetto divieto, attribuendo alle dichiarazioni (di scienza) rese da terzi, tanto a favore dell’amministrazione finanziaria che del contribuente, mero valore indiziario. La piena attuazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dei principi connessi alla regola del “giusto processo” (art. 111 Cost.) può esigere l’utilizzo della prova testimoniale, quale extrema ratio, come confermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Non si ritiene opportuno ricorrere all’applicabilità in campo tributario di rimedi civilistici o processual – civilistici (come la c.d. testimonianza scritta), né si ritiene essenziale il ricorso ai principi comunitari o a quelli sanciti nella Convenzione dei diritti dell’uomo di Strasburgo. L’utilizzo della prova testimoniale, secondo precise limitazioni e modalità, si ritiene possa essere stabilita in ossequio ai richiamati principi costituzionali interni, preferibilmente attraverso un intervento ad hoc del legislatore, volto alla sua ammissibilità su richiesta di parte, ma con il necessario vaglio del giudice.
LA SCALA, A.E. (2012). Prova testimoniale, diritto di difesa e giusto processo tributario. RASSEGNA TRIBUTARIA, 1(1), 90-119.
Prova testimoniale, diritto di difesa e giusto processo tributario
LA SCALA, Agostino Ennio
2012-01-01
Abstract
L’attuale disciplina del processo tributario vieta espressamente il ricorso alla prova testimoniale. Quello tributario è essenzialmente un contenzioso fondato sulla prova documentale, con la previsione di presunzioni e di preclusioni dettate dalle disposizioni sancite nelle diverse leggi d’imposta. La Corte costituzionale ha più volte confermato la costituzionalità del suddetto divieto, attribuendo alle dichiarazioni (di scienza) rese da terzi, tanto a favore dell’amministrazione finanziaria che del contribuente, mero valore indiziario. La piena attuazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dei principi connessi alla regola del “giusto processo” (art. 111 Cost.) può esigere l’utilizzo della prova testimoniale, quale extrema ratio, come confermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Non si ritiene opportuno ricorrere all’applicabilità in campo tributario di rimedi civilistici o processual – civilistici (come la c.d. testimonianza scritta), né si ritiene essenziale il ricorso ai principi comunitari o a quelli sanciti nella Convenzione dei diritti dell’uomo di Strasburgo. L’utilizzo della prova testimoniale, secondo precise limitazioni e modalità, si ritiene possa essere stabilita in ossequio ai richiamati principi costituzionali interni, preferibilmente attraverso un intervento ad hoc del legislatore, volto alla sua ammissibilità su richiesta di parte, ma con il necessario vaglio del giudice.File | Dimensione | Formato | |
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