Con la sentenza n. 6 del 26 gennaio 2023, la Corte costituzionale ha accolto quattro delle ventiquattro questioni di legittimità promosse dalle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, aventi a oggetto le modifiche apportate alla disciplina della pianificazione portuale (art. 5 l. n. 84/1994 ) dall’art. 4, commi 1 septies, 1 octies e 1 nonies, del d.l. n. 121/2021 . Con quest’ultima normativa, il legislatore ha inteso dare dato attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui Missione 3 - componente M3C2 (“Infrastrutture per una mobilità sostenibile” - “Intermodalità e logistica integrata”) affida l’obiettivo 1 (“Sviluppo del sistema portuale”) a tre proposte di riforma, la prima delle quali (1.1.) è, appunto, la “Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica” . In realtà, sulla scorta delle scarne indicazioni fornite dal PNRR, il decreto infrastrutture 2021 non si è affatto limitato a intervenire sul versante della semplificazione, ma ha profondamente mutato l’approccio alla materia della pianificazione portuale, dando luogo a un radicale ripensamento degli obiettivi che – nel corso di ventisette anni, pur intervenendo a più battute a modificare il testo dell’art. 5 della legge porti – il legislatore aveva lasciato sostanzialmente immutati. All'analisi di questo radicale ripensamento è dedicato il contributo.
ragusa marco (2023). PNRR, sistemi portuali e sistema portuale nazionale. La nostalgia del legislatore per le “infrastrutture strategiche” (e il sostanziale placet della Corte costituzionale). In A. Angiuli, M. Caputi Jambrenghi, P. Caputi Jambrenghi, M. Calabrò, G. Colombini, L. Giani (a cura di), Le missioni PNRR sanità e infrastrutture tra condizionalità finanziarie e sociali, vol. 2. (pp. 331-372). Napoli : Editoriale scientifica.
PNRR, sistemi portuali e sistema portuale nazionale. La nostalgia del legislatore per le “infrastrutture strategiche” (e il sostanziale placet della Corte costituzionale)
ragusa marco
2023-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 6 del 26 gennaio 2023, la Corte costituzionale ha accolto quattro delle ventiquattro questioni di legittimità promosse dalle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, aventi a oggetto le modifiche apportate alla disciplina della pianificazione portuale (art. 5 l. n. 84/1994 ) dall’art. 4, commi 1 septies, 1 octies e 1 nonies, del d.l. n. 121/2021 . Con quest’ultima normativa, il legislatore ha inteso dare dato attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui Missione 3 - componente M3C2 (“Infrastrutture per una mobilità sostenibile” - “Intermodalità e logistica integrata”) affida l’obiettivo 1 (“Sviluppo del sistema portuale”) a tre proposte di riforma, la prima delle quali (1.1.) è, appunto, la “Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica” . In realtà, sulla scorta delle scarne indicazioni fornite dal PNRR, il decreto infrastrutture 2021 non si è affatto limitato a intervenire sul versante della semplificazione, ma ha profondamente mutato l’approccio alla materia della pianificazione portuale, dando luogo a un radicale ripensamento degli obiettivi che – nel corso di ventisette anni, pur intervenendo a più battute a modificare il testo dell’art. 5 della legge porti – il legislatore aveva lasciato sostanzialmente immutati. All'analisi di questo radicale ripensamento è dedicato il contributo.File | Dimensione | Formato | |
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