La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare tipizzata dall'art. 12, 3° comma, lett. d), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. immigrazione), limitatamente alle parole «utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di proporzionalità della sanzione penale (art. 3, 27, 3° comma, Cost.). Nel campo di applicazione dell’art. 12 tui restano ipotesi aggravate potenzialmente applicabili a fatti che, specie se realizzati senza fine di profitto, sono motivati da ragioni di tipo assistenziale, umanitario o comunque solidaristico. Vi è da chiedersi se le considerazioni circa l’esigenza di distinguere fra tipi criminologici nettamente differenziati siano o meno suscettibili di estendersi ulteriormente
Parisi, F. (2023). La sentenza 63/2022 della Corte Costituzionale sul favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. In S. Greco, G. Tumminelli (a cura di), Migrazioni in Sicilia 2022 (pp. 233-238). Milano : Mimesis.
La sentenza 63/2022 della Corte Costituzionale sul favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina
Parisi, F
2023-01-01
Abstract
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare tipizzata dall'art. 12, 3° comma, lett. d), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. immigrazione), limitatamente alle parole «utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di proporzionalità della sanzione penale (art. 3, 27, 3° comma, Cost.). Nel campo di applicazione dell’art. 12 tui restano ipotesi aggravate potenzialmente applicabili a fatti che, specie se realizzati senza fine di profitto, sono motivati da ragioni di tipo assistenziale, umanitario o comunque solidaristico. Vi è da chiedersi se le considerazioni circa l’esigenza di distinguere fra tipi criminologici nettamente differenziati siano o meno suscettibili di estendersi ulteriormenteFile | Dimensione | Formato | |
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