Non costituisce violazione dell’articolo 8 il divieto imposto ad un dipendente di sesso maschile di indossare abiti femminili sul luogo di lavoro. Quando, infatti, per la funzione svolta tale atteggiamento possa pregiudicare l’immagine e l’attività del datore di lavoro, l’interferenza nella vita privata dell’individuo deve considerarsi legittima, ai sensi del comma secondo dell’articolo 8 della Convenzione.
FATTA, C. (2011). Scheda su Sentenza Corte EDU Kara c. Regno Unito n. 36528/97. DIRITTI UMANI IN ITALIA, Anno I.
Scheda su Sentenza Corte EDU Kara c. Regno Unito n. 36528/97
FATTA, Caterina
2011-01-01
Abstract
Non costituisce violazione dell’articolo 8 il divieto imposto ad un dipendente di sesso maschile di indossare abiti femminili sul luogo di lavoro. Quando, infatti, per la funzione svolta tale atteggiamento possa pregiudicare l’immagine e l’attività del datore di lavoro, l’interferenza nella vita privata dell’individuo deve considerarsi legittima, ai sensi del comma secondo dell’articolo 8 della Convenzione.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Fatta - Kara c. Regno Unito.doc
Solo gestori archvio
Dimensione
65.5 kB
Formato
Microsoft Word
|
65.5 kB | Microsoft Word | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.