Costituisce discriminazione diretta, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, il diniego di usufruire del congedo parentale, previsto dall’art. 32, del D.Lgs. n. 151 del 2001 e dal contratto collettivo applicato, opposto dal datore di lavoro ad una propria lavoratrice, unita civilmente ad un’altra donna e “seconda madre” (la cosiddetta madre intenzionale) di un figlio avuto tramite ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, quando tale legame sia documentalmente certificato e provato dagli atti dello stato civile. Rientra, inoltre, nel novero delle discriminazioni dirette la dichiarazione d’intento con cui il datore di lavoro preannunci alla propria lavoratrice, “seconda madre” unita civilmente ad altra donna, il diniego alla concessione del congedo per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47, T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151 del 2001), invocando a fondamento della propria decisione il vuoto normativo esistente nel panorama legislativo nazionale in materia di omogenitorialità.
Marcella Miracolini (2021). I congedi parentali e la genitorialità intenzionale. ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO(6), 1434-1446.
I congedi parentali e la genitorialità intenzionale
Marcella Miracolini
2021-01-01
Abstract
Costituisce discriminazione diretta, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, il diniego di usufruire del congedo parentale, previsto dall’art. 32, del D.Lgs. n. 151 del 2001 e dal contratto collettivo applicato, opposto dal datore di lavoro ad una propria lavoratrice, unita civilmente ad un’altra donna e “seconda madre” (la cosiddetta madre intenzionale) di un figlio avuto tramite ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, quando tale legame sia documentalmente certificato e provato dagli atti dello stato civile. Rientra, inoltre, nel novero delle discriminazioni dirette la dichiarazione d’intento con cui il datore di lavoro preannunci alla propria lavoratrice, “seconda madre” unita civilmente ad altra donna, il diniego alla concessione del congedo per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47, T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151 del 2001), invocando a fondamento della propria decisione il vuoto normativo esistente nel panorama legislativo nazionale in materia di omogenitorialità.File | Dimensione | Formato | |
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