Costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, in danno delle lavoratrici madri (soggetti che cumulano il fattore di rischio costituito dal sesso femminile con il fattore di rischio costituito dalla maternità), una nuova organizzazione dell’orario di lavoro, la quale renda estremamente difficoltosa – se non impossibile – la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la fruizione degli istituti giuridici a ciò preposti: la discriminazione indiretta, infatti, alberga non nel trattamento – che è uguale per tutti i dipendenti – ma negli effetti, che sono diversi perchè diverse sono le situazioni soggettive dei destinatari del trattamento.
Marcella Miracolini (2022). Discriminazione indiretta e orario di lavoro. ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO(5), 1087-1107.
Discriminazione indiretta e orario di lavoro
Marcella Miracolini
2022-01-01
Abstract
Costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, in danno delle lavoratrici madri (soggetti che cumulano il fattore di rischio costituito dal sesso femminile con il fattore di rischio costituito dalla maternità), una nuova organizzazione dell’orario di lavoro, la quale renda estremamente difficoltosa – se non impossibile – la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la fruizione degli istituti giuridici a ciò preposti: la discriminazione indiretta, infatti, alberga non nel trattamento – che è uguale per tutti i dipendenti – ma negli effetti, che sono diversi perchè diverse sono le situazioni soggettive dei destinatari del trattamento.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
ADL_05_2022_Link.pdf
Solo gestori archvio
Tipologia:
Versione Editoriale
Dimensione
5.91 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.91 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.