L'articolo affronta diversi quesiti relativi alla malattia del lavoratore: se la malattia giustificante l’assenza dal lavoro debba essere valutata, già in sede di certificazione e di controllo, con riferimento alle mansioni del lavoratore, attestando una inidoneità temporanea non generica ma specificamente riferita a quelle mansioni; se il lavoratore malato che conserva una parziale idoneità all’esecuzione delle proprie mansioni debba offrire al datore di lavoro la sua capacità residua presentandosi regolarmente in servizio; se lo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di attività, anche ludiche, di gravosità pari o superiore alle mansioni dovute ne giustifichi il licenziamento; se la funzione delle fasce orarie di reperibilità ne precluda una irragionevole dilatazione; se l’onere della certificazione di struttura pubblica possa essere imposto anche laddove comporti la necessità di uno spostamento da casa del malato pregiudizievole per la sua salute; se sia conforme a Costituzione una legge assolutamente inderogabile che preveda la soppressione e il divieto di qualsiasi trattamento retributivo o previdenziale per i primi giorni (ad esempio tre) di ciascun periodo di malattia, salvo il caso di ricovero ospedaliero, nelle organizzazioni con tasso di assenze per malattia superiore ad una determinata soglia nell’anno precedente; se siano individuabili in via interpretativa o de iure condendo altri seri rimedi contro l’assenteismo.

Cammalleri, C.M. (2008). Assenteismo e rimedi. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 1(1), 17-23.

Assenteismo e rimedi

CAMMALLERI, Calogero Massimo
2008-01-01

Abstract

L'articolo affronta diversi quesiti relativi alla malattia del lavoratore: se la malattia giustificante l’assenza dal lavoro debba essere valutata, già in sede di certificazione e di controllo, con riferimento alle mansioni del lavoratore, attestando una inidoneità temporanea non generica ma specificamente riferita a quelle mansioni; se il lavoratore malato che conserva una parziale idoneità all’esecuzione delle proprie mansioni debba offrire al datore di lavoro la sua capacità residua presentandosi regolarmente in servizio; se lo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di attività, anche ludiche, di gravosità pari o superiore alle mansioni dovute ne giustifichi il licenziamento; se la funzione delle fasce orarie di reperibilità ne precluda una irragionevole dilatazione; se l’onere della certificazione di struttura pubblica possa essere imposto anche laddove comporti la necessità di uno spostamento da casa del malato pregiudizievole per la sua salute; se sia conforme a Costituzione una legge assolutamente inderogabile che preveda la soppressione e il divieto di qualsiasi trattamento retributivo o previdenziale per i primi giorni (ad esempio tre) di ciascun periodo di malattia, salvo il caso di ricovero ospedaliero, nelle organizzazioni con tasso di assenze per malattia superiore ad una determinata soglia nell’anno precedente; se siano individuabili in via interpretativa o de iure condendo altri seri rimedi contro l’assenteismo.
2008
Cammalleri, C.M. (2008). Assenteismo e rimedi. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 1(1), 17-23.
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