Con l’ordinanza n. 97/2021, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio di costituzionalità sulle norme interne che impediscono all’ergastolano condannato per taluni delitti di accedere alla liberazione condizionale, intimando alle Camere di riformare l’istituto dell’ergastolo ostativo entro il 10 maggio 2022. Si tratta di una tecnica monitoria già sperimentata dalla Consulta, che però non cessa di sollevare dubbi e interrogativi sul piano interno. Sul piano internazionale, e segnatamente sul piano dei rapporti tra ordinamento italiano e sistema convenzionale, invece, questa tecnica è meno esplorata. Il presente contributo, collocata l’ordinanza n. 97/2021 sullo sfondo dell’esecuzione della sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Marcello Viola c. Italia (n. 2), ne fornirà una giustificazione a partire non solo dall’obbligo di dare esecuzione alle pronunce convenzionali, ma anche e soprattutto dall’obbligo più generale di rispettare i diritti sanciti nella CEDU e alla luce del principio di sussidiarietà. Per quanto residuino critiche, l’ordinanza n. 97/2021 può essere quindi salutata con (cauto) favore, quantomeno nella prospettiva dei rapporti tra ordinamenti.
Mauri, D. (2022). La prevista censura dell’ergastolo ostativo non andrà in onda: al suo posto, un «invito al legislatore». QUADERNI DI SIDIBLOG, 8, 49-63.
La prevista censura dell’ergastolo ostativo non andrà in onda: al suo posto, un «invito al legislatore»
Mauri, D
2022-01-01
Abstract
Con l’ordinanza n. 97/2021, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio di costituzionalità sulle norme interne che impediscono all’ergastolano condannato per taluni delitti di accedere alla liberazione condizionale, intimando alle Camere di riformare l’istituto dell’ergastolo ostativo entro il 10 maggio 2022. Si tratta di una tecnica monitoria già sperimentata dalla Consulta, che però non cessa di sollevare dubbi e interrogativi sul piano interno. Sul piano internazionale, e segnatamente sul piano dei rapporti tra ordinamento italiano e sistema convenzionale, invece, questa tecnica è meno esplorata. Il presente contributo, collocata l’ordinanza n. 97/2021 sullo sfondo dell’esecuzione della sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Marcello Viola c. Italia (n. 2), ne fornirà una giustificazione a partire non solo dall’obbligo di dare esecuzione alle pronunce convenzionali, ma anche e soprattutto dall’obbligo più generale di rispettare i diritti sanciti nella CEDU e alla luce del principio di sussidiarietà. Per quanto residuino critiche, l’ordinanza n. 97/2021 può essere quindi salutata con (cauto) favore, quantomeno nella prospettiva dei rapporti tra ordinamenti.File | Dimensione | Formato | |
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