Costituisce ipotesi di pena illegale, rilevabile dal giudice dell'esecuzione, l'aumento di pena disposto dal giudice della cognizione in applicazione della continuazione tra il reato giudicato in Italia e altro reato satellite giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea non riconosciuta nell’ordinamento italiano, posto che detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali tali sentenze assumono rilevanza ai sensi dell’art. 3 d.leg. 12 maggio 2016 n. 73. I penetranti poteri del giudice dell'esecuzione si giustificano in ragione della circostanza che il principio di legalità della pena informa di sé tutto il sistema penale, sicché l’operatività della regola desumibile dall’art. 1 c.p. e, indirettamente pure, dall’art. 25, 2° comma, Cost. non può limitarsi al solo giudizio di cognizione, ma agisce anche in sede di esecuzione. Pertanto, il controllo sulla legalità della pena è, in fase esecutiva, costantemente sub iudice, non rilevando il dato - meramente formale - della c.d. situazione esaurita.
VIRGA Veronica (2023). Pena illegale e poteri del giudice dell'esecuzione.
Pena illegale e poteri del giudice dell'esecuzione
VIRGA Veronica
2023-02-01
Abstract
Costituisce ipotesi di pena illegale, rilevabile dal giudice dell'esecuzione, l'aumento di pena disposto dal giudice della cognizione in applicazione della continuazione tra il reato giudicato in Italia e altro reato satellite giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea non riconosciuta nell’ordinamento italiano, posto che detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali tali sentenze assumono rilevanza ai sensi dell’art. 3 d.leg. 12 maggio 2016 n. 73. I penetranti poteri del giudice dell'esecuzione si giustificano in ragione della circostanza che il principio di legalità della pena informa di sé tutto il sistema penale, sicché l’operatività della regola desumibile dall’art. 1 c.p. e, indirettamente pure, dall’art. 25, 2° comma, Cost. non può limitarsi al solo giudizio di cognizione, ma agisce anche in sede di esecuzione. Pertanto, il controllo sulla legalità della pena è, in fase esecutiva, costantemente sub iudice, non rilevando il dato - meramente formale - della c.d. situazione esaurita.File | Dimensione | Formato | |
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