La macellazione di consistenti quantitativi di selvaggina di grossa taglia (nel caso di specie cinghiali) effettuata in luoghi diversi dai centri di lavorazione autorizzati configura il reato di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, considerato che la causa di esenzione prevista per il c.d. auto-consumo dall’art. 1, comma 3, lett. e), Regolamento CE n. 853/2004 si applica solo nel caso di forniture di ridotti quantitativi ai consumatori finali o ai laboratori collegati agli esercizi commerciali che riforniscono questi ultimi.
TUMMINELLO LUCA (2022). nota a Cass. pen., sez. III, 24.5.2022 (dep. 2.8.2022), n. 30428 (in tema di macellazione di selvaggina di grossa taglia in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti: art. 6, co. 1, d.lgs. n. 193/2007).
nota a Cass. pen., sez. III, 24.5.2022 (dep. 2.8.2022), n. 30428 (in tema di macellazione di selvaggina di grossa taglia in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti: art. 6, co. 1, d.lgs. n. 193/2007)
TUMMINELLO LUCA
2022-01-01
Abstract
La macellazione di consistenti quantitativi di selvaggina di grossa taglia (nel caso di specie cinghiali) effettuata in luoghi diversi dai centri di lavorazione autorizzati configura il reato di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, considerato che la causa di esenzione prevista per il c.d. auto-consumo dall’art. 1, comma 3, lett. e), Regolamento CE n. 853/2004 si applica solo nel caso di forniture di ridotti quantitativi ai consumatori finali o ai laboratori collegati agli esercizi commerciali che riforniscono questi ultimi.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
nota a Cass.pen.-sez. III_n.25618del 2022_RTDPE_3-4_2022.pdf
Solo gestori archvio
Descrizione: file pdf
Tipologia:
Versione Editoriale
Dimensione
56.72 kB
Formato
Adobe PDF
|
56.72 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.