È tuttora una questione controversa se tra il procedimento di controllo di cui all’art. 2409 e il procedimento fallimentare (in futuro, di liquidazione giudiziale) sussista un rapporto di incompatibilità o, invece, di reciproca autonomia, stante la completa assenza di disposizioni normative che regolino il caso in cui i due procedimenti siano simultaneamente pendenti nei confronti della medesima società. In questa prospettiva, occorre esaminare se la denuncia per gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c. sia pur sempre proponibile nel caso in cui la medesima sia già stata dichiarata fallita (o ne sia stata aperta la liquidazione giudiziale); e, nell’ipotesi inversa in cui tale denuncia anticipi temporalmente la procedura concorsuale, quali siano gli effetti della sopravvenuta dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) sulle distinte fasi del procedimento di controllo di cui all’art. 2409 c.c.
Casarrubea Salvatore (2020). Gli effetti dell'apertura del fallimento (o della liquidazione giudiziale) sul procedimento ex art. 2409 c.c. LE SOCIETÀ(6), 717-726.
Gli effetti dell'apertura del fallimento (o della liquidazione giudiziale) sul procedimento ex art. 2409 c.c.
Casarrubea SalvatorePrimo
2020-01-01
Abstract
È tuttora una questione controversa se tra il procedimento di controllo di cui all’art. 2409 e il procedimento fallimentare (in futuro, di liquidazione giudiziale) sussista un rapporto di incompatibilità o, invece, di reciproca autonomia, stante la completa assenza di disposizioni normative che regolino il caso in cui i due procedimenti siano simultaneamente pendenti nei confronti della medesima società. In questa prospettiva, occorre esaminare se la denuncia per gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c. sia pur sempre proponibile nel caso in cui la medesima sia già stata dichiarata fallita (o ne sia stata aperta la liquidazione giudiziale); e, nell’ipotesi inversa in cui tale denuncia anticipi temporalmente la procedura concorsuale, quali siano gli effetti della sopravvenuta dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) sulle distinte fasi del procedimento di controllo di cui all’art. 2409 c.c.File | Dimensione | Formato | |
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