Il codice penale prevede una pluralità di ipotesi di disastro dalla cui lettura sistematica si ricava una nozione unitaria del “disastro” penalmente rilevante. Il riferimento è alle disposizioni codicistiche in materia di delitti contro la pubblica incolumità, che sanzionano un’ampia gamma di disastri naturali e non naturali, cagionati dall’uomo. Tra la varietà di ipotesi contemplate, particolare rilievo ha assunto nel tempo la distinzione tra i “disastri nominati”, o tipici, e i “disastri innominati”, o atipici, che ha dato spazio ad interpretazioni talora troppo estensive della figura del disastro innominato (art. 434 c.p.). L’ambito applicativo di tale fattispecie è stato infatti ampliato in giurisprudenza in funzione incriminatrice di disastri nuovi - causati dall’azione umana -, del tutto eterogenei rispetto a quelli espressamente sanzionati dal codice penale. Ciò è accaduto soprattutto con riguardo al “disastro ambientale”. In tal caso però, la lacuna normativa alla base della suddetta prassi è di recente venuta meno per effetto dell’introduzione nel codice di un’apposita fattispecie incriminatrice (art. 452 quater c.p.- Disastro ambientale).
Siracusa Licia (2022). Disastri. DISCRIMEN(3), 1-11.
Disastri
Siracusa Licia
2022-01-01
Abstract
Il codice penale prevede una pluralità di ipotesi di disastro dalla cui lettura sistematica si ricava una nozione unitaria del “disastro” penalmente rilevante. Il riferimento è alle disposizioni codicistiche in materia di delitti contro la pubblica incolumità, che sanzionano un’ampia gamma di disastri naturali e non naturali, cagionati dall’uomo. Tra la varietà di ipotesi contemplate, particolare rilievo ha assunto nel tempo la distinzione tra i “disastri nominati”, o tipici, e i “disastri innominati”, o atipici, che ha dato spazio ad interpretazioni talora troppo estensive della figura del disastro innominato (art. 434 c.p.). L’ambito applicativo di tale fattispecie è stato infatti ampliato in giurisprudenza in funzione incriminatrice di disastri nuovi - causati dall’azione umana -, del tutto eterogenei rispetto a quelli espressamente sanzionati dal codice penale. Ciò è accaduto soprattutto con riguardo al “disastro ambientale”. In tal caso però, la lacuna normativa alla base della suddetta prassi è di recente venuta meno per effetto dell’introduzione nel codice di un’apposita fattispecie incriminatrice (art. 452 quater c.p.- Disastro ambientale).File | Dimensione | Formato | |
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