Il diritto al nome familiare è stato oggetto di molte discussioni e risente dei profondi cambiamenti che si vanno operando nel contesto nazionale ed europeo. Cambiano i legami interni nella famiglia e la struttura di questa. Tuttavia il nome continua ad assolvere alla fondamentale funzione di identificare un soggetto rispetto un dato contesto sociale. Permane nel nome anche la funzione di tramandare un patrimonio familiare storico e ciò giustifica, insieme all’esistenza d’una apposita norma costituzionale (XIV cost. transit.), la possibilità di completare il cognome familiare con l’eventuale predicato nobiliare appartenete alla famiglia e riconosciuto prima dell’avvento del Fascismo. Dal momento che i titoli nobiliari sono stati privati dalla Costituzione repubblicana del riconoscimento giuridico, pur non avendoli aboliti e pur sopravvivendo in parecchi Stati europei (e non), si è verificato un vuoto di giurisdizione che suscita parecchi tentativi di raggiungere il risultato per vie traverse. Tale appare il ricorso ai tribunali ecclesiastici della Chiesa che non hanno sui titoli italiani competenza. Ciò anche in base al diritto canonico, specie dopo il Concilio Vaticano II; Viceversa, la competenza sembra sussistete per i titoli di origine pontificia nei tribunali della Città del Vaticano. Un aspetto particolare concerne l’istituto dell’adozione, dove per il diritto nobiliare è esclusa la successione nel titolo. Dal momento che l’ordinamento canonico ha recepito la norma dello Stato italiano che per i minori d’età non distingue tra figli adottati e legittimi, è sorto il quesito circa l’eventuale passaggio di un titolo per adozione nel diritto canonico e se vi sia un’utilizzabilità nell’ordinamento dello Stato. La tesi affermativa appare poco fondata in quanto nel diritto canonico permane una differenza, pur circoscritta, tra i due tipi di adozione, e anche perché i tribunali vaticani per la legislazione nobiliare fanno riferimento a quella italiana precostituzionale, che esclude il passaggio di titoli nobiliari per adozione.
Bordonali, S. (2009). Note controcorrente in tema di nome familiare completo e rivendicazione di titoli nobiliari nei tribunali ecclesiastici. In S. Mazzarese, A. Sassi (a cura di), Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, vol. II (pp. 111-128). Torino : UTET Giuridica.
Note controcorrente in tema di nome familiare completo e rivendicazione di titoli nobiliari nei tribunali ecclesiastici
BORDONALI, Salvatore
2009-01-01
Abstract
Il diritto al nome familiare è stato oggetto di molte discussioni e risente dei profondi cambiamenti che si vanno operando nel contesto nazionale ed europeo. Cambiano i legami interni nella famiglia e la struttura di questa. Tuttavia il nome continua ad assolvere alla fondamentale funzione di identificare un soggetto rispetto un dato contesto sociale. Permane nel nome anche la funzione di tramandare un patrimonio familiare storico e ciò giustifica, insieme all’esistenza d’una apposita norma costituzionale (XIV cost. transit.), la possibilità di completare il cognome familiare con l’eventuale predicato nobiliare appartenete alla famiglia e riconosciuto prima dell’avvento del Fascismo. Dal momento che i titoli nobiliari sono stati privati dalla Costituzione repubblicana del riconoscimento giuridico, pur non avendoli aboliti e pur sopravvivendo in parecchi Stati europei (e non), si è verificato un vuoto di giurisdizione che suscita parecchi tentativi di raggiungere il risultato per vie traverse. Tale appare il ricorso ai tribunali ecclesiastici della Chiesa che non hanno sui titoli italiani competenza. Ciò anche in base al diritto canonico, specie dopo il Concilio Vaticano II; Viceversa, la competenza sembra sussistete per i titoli di origine pontificia nei tribunali della Città del Vaticano. Un aspetto particolare concerne l’istituto dell’adozione, dove per il diritto nobiliare è esclusa la successione nel titolo. Dal momento che l’ordinamento canonico ha recepito la norma dello Stato italiano che per i minori d’età non distingue tra figli adottati e legittimi, è sorto il quesito circa l’eventuale passaggio di un titolo per adozione nel diritto canonico e se vi sia un’utilizzabilità nell’ordinamento dello Stato. La tesi affermativa appare poco fondata in quanto nel diritto canonico permane una differenza, pur circoscritta, tra i due tipi di adozione, e anche perché i tribunali vaticani per la legislazione nobiliare fanno riferimento a quella italiana precostituzionale, che esclude il passaggio di titoli nobiliari per adozione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.