Lo scritto affronta il tema dell’eventuale refluenza che possa avere, nella fase cautelare del processo tributario, la celebrazione (o la mancata celebrazione) del “contraddittorio” anteriore all’emanazione di un avviso di accertamento con efficacia impo-esattiva nel campo dell’imposizione diretta e dell’iva. A tal uopo si formula una sorta di “stress-test” giuridico in cui, da un canto si valutano ipotetici argomenti che priverebbero il previo contradditorio di una sua autonoma funzione difensiva, che la stessa sarebbe comunque e meglio perseguibile nel processo, e dall’altro si valuta se quegli argomenti “resistano” anche con riguardo alla fase cautelare del giudizio di primo grado avente per oggetto l’impugnazione di accertamenti “impo-esattivi”. Pertanto, dopo aver valutato ipotetiche ragioni che potrebbe addurre chi volesse sostenere che il contraddittorio procedimentale non ha funzione difensiva “diversa” da quella del contraddittorio nel processo e che dunque il primo istituto non persegue interessi della parte privata che, se non valorizzati nel procedimento, non troverebbero adeguata composizione nel processo, si procede a “testare” la validita` di quegli argomenti con specifico riferimento all’effetto impo-esattivo degli avvisi di accertamento e alla fase cautelare del processo di primo grado. Si giunge cosı` alla conclusione che proprio l’immediato effetto esecutivo degli atti, se coniugato con gli intrinseci “limiti” cognitivi del giudizio cautelare, esalta la funzione “difensiva” del previo contraddittorio, quanto meno sotto il profilo in esame, e consente di affermare che esso non e` surrogabile da quello processuale, poiche´ diventa il luogo (unico) in cui la parte privata potra` argomentare difese in vista dell’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo e proprio in quanto quel provvedimento e` immediatamente esecutivo.
Antonio Perrone (2022). SU UN POSSIBILE COLLEGAMENTO FRA IL CONTRADDITTORIO “(ENDO)PROCEDIMENTALE” NELL’ITER DI FORMAZIONE DEGLI ATTI “IMPO-ESATTIVI” E LA TUTELA CAUTELARE NEL PROCESSO TRIBUTARIO. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, 92(2), 347-381.
SU UN POSSIBILE COLLEGAMENTO FRA IL CONTRADDITTORIO “(ENDO)PROCEDIMENTALE” NELL’ITER DI FORMAZIONE DEGLI ATTI “IMPO-ESATTIVI” E LA TUTELA CAUTELARE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Antonio Perrone
2022-06-01
Abstract
Lo scritto affronta il tema dell’eventuale refluenza che possa avere, nella fase cautelare del processo tributario, la celebrazione (o la mancata celebrazione) del “contraddittorio” anteriore all’emanazione di un avviso di accertamento con efficacia impo-esattiva nel campo dell’imposizione diretta e dell’iva. A tal uopo si formula una sorta di “stress-test” giuridico in cui, da un canto si valutano ipotetici argomenti che priverebbero il previo contradditorio di una sua autonoma funzione difensiva, che la stessa sarebbe comunque e meglio perseguibile nel processo, e dall’altro si valuta se quegli argomenti “resistano” anche con riguardo alla fase cautelare del giudizio di primo grado avente per oggetto l’impugnazione di accertamenti “impo-esattivi”. Pertanto, dopo aver valutato ipotetiche ragioni che potrebbe addurre chi volesse sostenere che il contraddittorio procedimentale non ha funzione difensiva “diversa” da quella del contraddittorio nel processo e che dunque il primo istituto non persegue interessi della parte privata che, se non valorizzati nel procedimento, non troverebbero adeguata composizione nel processo, si procede a “testare” la validita` di quegli argomenti con specifico riferimento all’effetto impo-esattivo degli avvisi di accertamento e alla fase cautelare del processo di primo grado. Si giunge cosı` alla conclusione che proprio l’immediato effetto esecutivo degli atti, se coniugato con gli intrinseci “limiti” cognitivi del giudizio cautelare, esalta la funzione “difensiva” del previo contraddittorio, quanto meno sotto il profilo in esame, e consente di affermare che esso non e` surrogabile da quello processuale, poiche´ diventa il luogo (unico) in cui la parte privata potra` argomentare difese in vista dell’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo e proprio in quanto quel provvedimento e` immediatamente esecutivo.File | Dimensione | Formato | |
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